Respinto il ricorso di un uomo che invocava l’utilizzo delle tabelle milanesi per la liquidazione dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico

Con l’ordinanza n. 25845/2021 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di un uomo contro la sentenza con cui la Corte di appello, in parziale riforma della decisione di prime cure, rideterminava l’importo dovutogli dall’Azienda sanitaria di Lecce a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico eseguito presso la struttura sanitaria convenuta.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, il ricorrente deduceva, tra gli altri motivi, l’erronea applicazione da parte del Giudice a quo, ai fini della determinazione del quantum dovuto a titolo risarcitorio, delle c.d. tabelle del danno biologico formulate presso il Tribunale di Lecce, e non già quelle predisposte presso il Tribunale di Milano, già individuate dal giudice di legittimità quale riferimento indispensabile, su tutto il territorio nazionale, ai fini dell’uniformità di trattamento giuridico in materia risarcitoria.

Gli Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto la doglianza inammissibile.

Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza, infatti, in sede di legittimità, l’allegazione di avvenuta applicazione di una tabella diversa da quella milanese non è sufficiente ex se a inficiare il corretto utilizzo, da parte del giudice, del criterio di liquidazione equitativa, dovendo la correlata denuncia essere accompagnata dall’esposizione delle ragioni che, in concreto, hanno determinato l’incongruo ricorso al criterio in parola. In altri termini, sostanziandosi le tabelle milanesi di liquidazione del danno non patrimoniale in regole integratrici del concetto di equità (atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell’organo giudicante), le stesse devono ritenersi un mero criterio guida, e non già una normativa di diritto, con la conseguenza che non comporta violazione dei parametri di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. la liquidazione del danno non patrimoniale operata con riferimento a tabelle diverse da quelle elaborate dal Tribunale di Milano, qualora al danneggiato sia riconosciuto un importo corrispondente a quello risultante da queste ultime, restando irrilevante la mancanza di una loro diretta e formale applicazione; ciò posto, essendosi il ricorrente totalmente sottratto all’onere di specificare se e in quale misura l’avvenuta applicazione, nel caso in esame, di tabelle di liquidazione del danno biologico diverse da quelle ‘milanesi’ avesse determinato una liquidazione del danno per sé meno favorevole, la censura doveva ritenersi inammissibile per carenza di interesse.

La redazione giuridica

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