In caso di sinistro causato da fauna selvatica non è chiamato responsabile il Comune, bensì la Regione o la Provincia ai sensi dell’art. 2043 c.c.
La responsabilità per i danni provocati da fauna selvatica alla circolazione dei veicoli deve essere imputata non già ex art. 2052 c.c., essendo lo stato di libertà della selvaggina incompatibile con l’obbligo di custodia; bensì ex art. 2043 c.c., valutando se nel caso concreto vi sia stata la violazione di un precetto che imponeva alla PA di tenere una determinata condotta di cautela, all’ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione”.
In tali termini si è espresso il Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di Giudice d’Appello, con la interessante pronunzia in commento (Giudice Dott. Morlini, Sentenza n. 817 del 30 luglio 2020).
La controversia tre origine da un sinistro stradale verificatosi nel 2017 e causato da un capriolo che si scontrava contro un’autovettura.
Il danneggiato procedeva dinnanzi al Giudice di Pace chiamando la Provincia di Reggio Emilia e la Regione Emilia Romagna per vedere accertata e dichiarata la loro responsabilità solidale o alternativa.
Provincia e Regione si costituivano in giudizio eccependo l’infondatezza nel merito.
Il Giudice di Pace respingeva la domanda del danneggiato poiché la pretesa risarcitoria doveva essere azionata nei confronti del Comune.
Avverso la sentenza propone appello il danneggiato.
Il Tribunale si riporta al principio di diritto elaborato in diverse pronunce dalla Suprema Corte il quale recita che la responsabilità per i danni provocati da fauna selvatica alla circolazione dei veicoli “deve essere imputata non già ex art. 2052 c.c., essendo lo stato di libertà della selvaggina incompatibile con l’obbligo di custodia; bensì ex art. 2043 c.c., valutando se nel caso concreto vi sia stata la violazione di un precetto che imponeva alla PA di tenere una determinata condotta di cautela, all’ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, anche in attuazione della legge n. 157/1992, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente” (Cass. n. 4004/2020, Cass. n. 5722/2019, Cass. n. 23151/2019, Cass. n. 1579/2018, Cass. n. 18952/2017, Cass. n. 16642/2016, Cass. n. 2508/2016, Cass. n. 22886/2015, Cass. n. 12808/2015, Cass. n. 21395/2014, Cass. n. 9276/2014, Cass. n. 26197/2011, Cass. n. 4202/2011, Cass n. 80/2010).
Il Tribunale di Reggio Emilia preliminarmente dichiara la carenza di legittimazione attiva della Provincia.
La domanda, proposta correttamente ex art. 2043 c.c., nei confronti della Regione viene considerata astrattamente ammissibile, in quanto spettano alla stessa le funzioni di programmazione, gestione e attuazione in tema di fauna selvatica.
Tuttavia, specifica il Giudice, l’art. 2043 c.c. integra una forma di “responsabilità colpevole” e non oggettiva, come invece accade nel caso di responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c.. Pertanto discorrendo di responsabilità per fatto illecito, spetta alla parte danneggiata dedurre e provare uno specifico comportamento di parte convenuta violativo del dovere di neminem laedere.
Ciò premesso in linea di fatto, si osserva in diritto che, così come correttamente osservato dalla sentenza del Giudice di Pace, la contestazione relativa all’omessa predisposizione di segnalazione verticale di pericolo e di una rete di protezione a lato della strada non coglie nel segno.
Difatti, tali contestazioni avrebbero dovuto essere mosse nei confronti dell’ente proprietario della strada e custode ex articolo 2051 c.c., ovverosia il Comune, unico ente titolato, in ragione degli articoli 37 e ss. C.d.S. e quale ente proprietario, a predisporre sistemi di segnalazione adeguati alla situazione concreta e ad adottare le dovute precauzioni.
Ciò posto, osserva il Tribunale, nell’atto introduttivo di primo grado, il danneggiato ha dedotto che il comportamento colpevole dei convenuti era quello di avere lasciato la strada “priva di qualsiasi recinzione” e “priva della segnaletica di pericolo di attraversamento di animali selvatici”, pur dovendosi ritenere “altamente probabile se non certa la presenza di animali selvatici che potevano attraversare la sede stradale” in ragione del fatto che la stessa era “ricompresa tra di una zona di ripopolamento e cattura e un’oasi”.
In pratica, il rilievo del danneggiato è stato quello di non avere “previsto o posizionato la segnalazione verticale di pericolo, ma nemmeno costruito una rete (o altri strumenti di prevenzione) nelle vicinanze che impedisse agli animali attraversare la sede stradale ricompresa tra due zone faunistiche nelle quali è prevista la presenza di animali per incrementare la propria specie”. (pag. 8 ricorso introduttivo).
La responsabilità per i danni provocati da animali selvatici ricorre, dunque, qualora venga valutato in concreto se vi sia stata la violazione di un precetto che imponeva alla PA di tenere una determinata condotta di cautela.
L’appello viene rigettato e confermata la sentenza del Giudice di Pace.
Avv. Emanuela Foligno
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