Nel caso di rifiuti rovesciati sul marciapiede il Comune deve pronunciarsi espressamente sulle lamentele ricevute e intervenire

In tali termini si è pronunciato il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, (Sez. V, sentenza n. 1024/2020) sottolineando che il Comune deve intervenire e pronunciarsi espressamente sull’istanza che lamenta lo sversamento di rifiuti sul marciapiede.   

Una donna agisce innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania per vedere acclarata l’illegittimità del silenzio dell’amministrazione comunale a cui veniva notificata una istanza volta a ottenere un provvedimento di tipo inibitorio o sanzionatorio nei confronti di alcuni soggetti avvezzi a rovesciare sul marciapiede rifiuti solidi urbani.

La donna evidenzia che il Comune emanava un’ordinanza contenente le modalità di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, per una migliore gestione dei rifiuti urbani e per la tutela del decoro e dell’igiene urbana.

Oltre a ciò la ricorrente lamenta  che i condomini dell’edificio adiacente alla sua proprietà sono soliti gettare i sacchetti dei rifiuti sul marciapiede posto di fronte a un edificio in cui si trova anche la sua abitazione.

Le condotte lamentate violano, pertanto, l’ordinanza del Comune e creano grave disagio anche per le immissioni di odori.  

Secondo la tesi della donna, il silenzio del Comune sulla formale istanza notrificata configura violazione dell’art. 2 della legge n. 241/90, il cui comma 1 prevede che: “Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso”.

Il Tribunale Amministrativo accoglie il ricorso della donna.

Richiamando un precedente del TAR del Lazio, viene precisato che: “la parte pubblica è tenuta a provvedere espressamente tutte le volte in cui, anche a prescindere dall’ esistenza di un puntuale obbligo fissato dalla legge, da un regolamento o da un atto amministrativo, vi siano ragioni di giustizia ed equità di per sé idonee a radicare la legittima aspettativa del privato a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni dell’amministrazione.”

A maggior ragione, precisa il Tribunale Amministrativo, considerate le modifiche introdotte nel 2012 alla L. 241/90, secondo cui “ la PA è obbligata a provvedere, anche con motivazione in forma semplificata “persino nei casi in cui l’istanza non sia assentibile per la “manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda”, superando l’impostazione tradizionale che riteneva, per ragioni di economicità dell’azione amministrativa, che in tali ipotesi fosse del tutto inutile provvedere.”

Per tali ragioni il Tar Campania dispone che il Comune prenda una decisione espressa, nel contraddittorio tra le parti interessate, disponendo altresì la nomina a Commissario del Prefetto di Caserta, che in caso di perdurante inerzia dell’amministrazione locale, sarà tenuto a sostituire il Comune inadempiente.

Avv. Emanuela Foligno

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