Nei casi di pignoramento di un credito già intrapreso in via esecutiva da altro soggetto, il terzo deve informare il Giudice

In caso di pignoramento di un credito già azionato in via esecutiva da altro creditore,  il debitore deve informare il Giudice dell’Esecuzione, in difetto resta obbligato nei confronti sia del proprio creditore originario sia del creditor creditoris.

Tale principio è stato espresso dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n.14597 del 9 luglio 2020).

Nello specifico, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “Qualora un pignoramento presso terzi abbia ad oggetto un credito che, a sua volta, è stato già azionato in sede esecutiva, il terzo pignorato ha l’onere di dichiarare tale circostanza ai sensi dell’art. 547 c.p.c., restando altrimenti esposto al rischio di restare obbligato sia nei confronti del proprio creditore originario, sia del creditor creditoris. Quest’ultimo, apprendendo notizia dell’azione esecutiva intrapresa dal proprio debitore, può sostituirsi allo stesso in forza dell’ordinanza di assegnazione del credito, che determina una successione a titolo particolare nel diritto ai sensi dell’art. 111 c.p.c., oppure  mediante istanza di sostituzione ex art. 511 c.p.c.”.

La vicenda trae origine da un pignoramento mobiliare di un credito di circa duemila euro notificato da una società commerciale nei confronti del debitore.

Successivamente, al medesimo debitore venivano notificati 2 atti di pignoramento presso terzi da parte di due creditori della società commerciale sopra citata.

Il debitore propone opposizione all’esecuzione intrapresa dalla società commerciale lamentando improcedibilità e inammissibilità poiché il credito azionato era stato a sua volta oggetto di pignoramento da parte di creditori della società creditrice e che quindi, in concreto, la propria  posizione debitoria era divenuta posizione di terzo pignorato, con tutte le conseguenze di legge.

Il Giudice dell’Esecuzione, sospendeva la procedura esecutiva e assegnava un termine per l’introduzione del giudizio di merito dinanzi al Giudice di pace di Roma.

Il Giudice di Pace di Roma rigettava l’opposizione del debitore e rilevava che il pignoramento presso terzi era stato eseguito solo dopo che aveva avuto inizio la procedura esecutiva intrapresa dalla società commerciale.

La decisione veniva impugnata dinnanzi al Tribunale di Roma, in qualità di Giudice d’Appello, che rigettava l’opposizione del debitore.

Il debitore ricorre in Cassazione lamentando che il pignoramento eseguito ai sensi dell’art. 543 c.p.c. avrebbe determinato l’insorgenza di un vincolo di indisponibilità sulle somme dovute alla società commerciale con conseguente improcedibilità della prima esecuzione. In caso contrario, si sarebbe determinata la sottrazione del compendio pignorato, in violazione degli artt. 334 e 388 c.p.

Gli Ermellini rigettano il ricorso del debitore.

Osserva la Corte che le due procedure esecutive sono sensibilmente differenti sia per quanto riguarda l’oggetto, sia sotto il profilo soggettivo.

Il primo pignoramento azionato dalla società commerciale ricade direttamente sui beni del debitore, mentre i pignoramenti successivi , eseguiti dai creditori del creditore, hanno ad oggetto il credito vantato dalla società commerciale nei confronti del debitore.

Ne deriva che in virtù del pignoramento dei successivi creditori non viene  a cessare la generale destinazione di tutto il patrimonio del debitore a garanzia delle obbligazioni della società commerciale.

Difatti, i pignoramenti di quel credito non possono implicare neppure, da soli, il venir meno della sua titolarità in capo al creditore originario e della legittimazione di costui ad azionarlo esecutivamente.

Non sussiste nessuna conseguenza automatica sull’azione esecutiva intentata in forza di tale credito: “l’una e l’altra venendo, invece, meno soltanto con l’Ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., con cui il Giudice dell’espropriazione presso terzi dispone la sostituzione al suo titolare originario del creditore pignorante”.

In altri termini, sostiene la Suprema Corte, fino all’eventuale Ordinanza di assegnazione, i pignoramenti dei creditori successivi, hanno causato solo l’onere per il debitore di non adempiere, se non a rischio di non liberarsi dell’obbligazione originaria e così di dover pagare ancora una volta.

Non vi sono strumenti procedurali per coordinare le due procedure esecutive e i rispettivi Giudici assegnatari ignorano l’esistenza della “doppia procedura”, fintanto che non siano gli interessati stessi a segnalarle.

Ciò chiarito, gli Ermellini specificano che in favore dei creditori del creditore procedente è prevista la sostituzione di cui all’art. 511 c.p.c., che può essere attivata per beneficiare delle azioni esecutive già in corso attraverso l’intervento per soddisfare i propri diversi crediti pur senza avere titolo esecutivo nei confronti del debitore esecutato dal creditore/proprio debitore.

In buona sostanza è il debitore ad essere l’unico titolare dell’ onere di allegazione e dovrà rendere edotti i rispettivi Giudici delle esecuzioni pendenti e gli altri soggetti legittimamente ignari della sopravvenuta contemporanea pendenza delle due procedure.

Difatti il “ruolo” del terzo pignorato è proprio quello di portare a conoscenza del Giudice dell’esecuzione, e delle parti, tutte le informazioni necessarie per il regolare svolgimento del processo esecutivo.

D’altronde, se il debitore omette di fornire questa informazione al Giudice, privando i creditori della possibilità di attivarsi ai sensi dell’art. 511 c.p.c., rimane esposto al rischio di dover pagare due volte: cioè, pagare ai creditori del creditore l’importo di cui si è dichiarato debitore sic et simpliciter e, al contempo, subire l’esecuzione dei beni pignorati dalla società commerciale.

Se il debitore, specificano i supremi Giudici, avesse reso una dichiarazione completa di tutte le informazioni necessarie, si sarebbero verificate due possibilità:

  1. l’assegnazione del credito vantato dalla società commerciale ai due creditori successivi, prima che l’espropriazione mobiliare promossa dalla stessa nei confronti del ricorrente si concludesse. Per effetto dell’Ordinanza di assegnazione, i creditori successivi sarebbero succeduti nel credito della società commerciale ottenendo il titolo per proseguire nell’espropriazione da questa intrapresa contro il debitore;
  2. i creditori successivi, per evitare che la società commerciale incassasse il ricavato della vendita dei beni del debitore, senza attendere che intervenisse l’Ordinanza di assegnazione, avrebbero potuto fare istanza di sostituzione ex art. 511 c.p.c.

Pertanto, in applicazione del principio di diritto enunciato, resta escluso che il pignoramento mobiliare presso terzi eseguito ai danni del debitore dovesse essere dichiarato improcedibile per effetto del pignoramento del credito azionato dalla società commerciale.

Avv. Emanuela Foligno

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