Danni da emotrasfusione ancora all’attenzione della Suprema Corte con particolare riferimento al cumulo tra risarcimento e indennizzo L. 210 (Cassazione civile, sez. III, 15/04/2022, n.12388).
Danni da emotrasfusione per avere contratto il virus HCV è quanto lamentato dalla paziente dinanzi il Tribunale di Napoli in danno del Ministero della Salute.
La CTU espletata accertava il nesso causale tra le trasfusioni e la patologia e il Tribunale di Napoli dichiarava la responsabilità del Ministero convenuto nella produzione del contagio da HCV condannandolo al pagamento della somma di Euro 67.162,00.
Il Ministero della Salute proponeva appello insistendo sull’eccezione di prescrizione e sulla mancanza dei presupposti per la condanna. La Corte territoriale di Napoli riteneva che l’importo riconosciuto dal primo Giudice a titolo di risarcimento del danno dovesse essere decurtato di quanto riscosso dalla paziente a titolo di indennizzo ex L. n. 210 del 1992.
La paziente propone ricorso per Cassazione e censura l’impugnata sentenza nella parte in cui ha disposto la decurtazione dell’indennizzo della Legge n. 210 dal risarcimento sulla mera scorta del positivo responso della Commissione Medica Ospedaliera che aveva accertato la sussistenza del nesso causale tra la trasfusione subita e l’infezione contratta.
Secondo la ricorrente se il responso positivo di accertati danni da emotrasfusione costituisce il presupposto per dare luogo ai benefici di cui alla L. n. 210, esso tuttavia non ne dimostra l’effettiva erogazione in favore dell’interessata. Il Ministero avrebbe dovuto, quindi, dimostrare l’effettivo pagamento dell’indennizzo ed il relativo quantum mentre, in mancanza di elementi, la decurtazione non avrebbe potuto essere disposta.
La censura è fondata.
Come correttamente affermato dalla Corte territoriale, la compensatio lucri cum damno integra un’eccezione in senso lato, vale a dire non già l’adduzione di un fatto modificativo o impeditivo o estintivo del diritto altrui, ma una mera difesa o articolazione difensiva in ordine all’esatta globale entità del danno effettivamente patito dal danneggiato, entità che resta l’oggetto iniziale della controversia e non è ampliata dalla detta valutazione.
Pertanto, nella determinazione del danno il Giudice può, nell’individuazione dell’esatta entità, fare riferimento a tutte le risultanze del giudizio, in virtù del principio di acquisizione della prova, in forza del quale ogni elemento istruttorio ritualmente acquisito concorre alla decisione, a prescindere dalla parte che lo abbia addotto.
Ciò posto, la Corte d’Appello ha, di conseguenza, stabilito la decurtazione dell’indennizzo dall’ammontare risarcitorio senza operare alcun riscontro sull’effettiva quantificazione e sull’effettivo percepimento del beneficio da parte della paziente, posto che il positivo responso della Commissione Medica-Ospedaliera, circa gli accertati danni da emotrasfusione, se costituisce il presupposto per poter dar luogo all’erogazione dell’indennizzo, non ne dimostra però l’effettiva erogazione all’interessato.
Ergo, la compensazione, pure astrattamente sussistente tra l’importo dovuto a titolo di risarcimento e quello riconosciuto quale equo indennizzo dalla Legge n, 210, non può operare qualora, come nel caso di specie, l’importo dell’indennizzo non sia determinato né determinabile, né vi sia prova del suo avvenuto pagamento, in quanto l’astratta spettanza della somma non equivale alla sua corresponsione e non fornisce elementi per individuarne l’esatto ammontare.
In altri termini, le due poste (quella risarcitoria e quella di indennizzo) non devono essere duplicate per il noto principio che vieta la duplicazione del risarcimento; viceversa qualora l’indennizzo non sia ancora stato effettivamente percepito non può essere praticata nessuna decurtazione.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, dispone la non operatività della compensazione tra quanto dovuto alla paziente a titolo di risarcimento del danno e quanto percepito o percipiendo a titolo di indennizzo.
Avv. Emanuela Foligno
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