Motociclo investito da un’automobile che nello svoltare a sinistra non rispettava il dare precedenza (Corte Appello Venezia sez. IV, 01/03/2022, n.454).

Motociclo investito da un’automobile che non rispetta il dare precedenza. In particolare la danneggiata, alla guida della Vespa veniva investita dalla Fiat Panda che, provenendo dall’opposto senso di marcia, intraprendeva la manovra di svolta sinistra, omettendo di darle la precedenza e cagionandole plurime lesioni personali, con riduzione della capacità lavorativa specifica del 10%, in relazione alle mansioni di operaia gelataia, e danni al motociclo.

L’Assicurazione del veicolo contesta esclusivamente l’entità del risarcimento, e precisa di avere già corrisposto la somma di euro 42.000,00 e deduce che l’infortunio doveva ritenersi coperto dall’assicuratore sociale e formulava in tal senso richiesta di acquisizione di informazioni presso l’Inail ex art. 213 c.p.c.

Pacifica, pertanto, la esclusiva responsabilità dell’autoveicolo per il motociclo investito, il Tribunale di Venezia, ha riconosciuto un periodo di invalidità temporanea di complessivi 440 giorni e un danno biologico permanente nella misura del 12- 13%, considerando altresì il danno morale nella misura del 40% del danno biologico, così pervenendo alla complessiva somma di euro 76.843,90, dalla quale ha detratto la somma di euro 20.506,29, percepita dall’Inail, così ottenendo il definitivo importo di euro 56.3387,61, dal quale ha ulteriormente detratto la somma di euro 42.000,00, già versata dall’Assicurazione.

Proprietaria e conducente della Vespa propongono appello.

Con il primo motivo lamentano l’errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel detrarre dalla somma riconosciuta l’importo di euro 20.506,29, corrispondente all’indennità temporanea di malattia riconosciuta dall’Inail, anziché il minor importo di euro 8.447,35, liquidato dall’Inail a titolo di danno biologico, sottolineando come la prima voce costituisse una componente del danno patrimoniale, ontologicamente diversa dal danno biologico; con il secondo motivo censurano il mancato riconoscimento del danno da lucro cessante, pur essendo stata riconosciuta all’infortunata una riduzione della capacità lavorativa specifica nella misura del 10%; con il terzo motivo lamentano la mancata personalizzazione del danno biologico, pur in presenza di ricadute dinamico relazionali, connesse alla difficoltà di svolgere sia l’attività lavorativa che il lavoro casalingo; con il quarto motivo la violazione dell’art. 1224 c.c., ovvero il mancato riconoscimento degli interessi legali e compensativi sul capitale assicurato; con il quinto motivo la mancata liquidazione di alcune spese e segnatamente delle spese per assistenza stragiudiziale, dei danni al motoveicolo e delle spese per viaggi ‘ed altre varie.

Il primo ed il quarto motivo, vengono accolti.

Il Tribunale, dopo avere accertato assenza di responsabilità per il motociclo investito, ha quantificato il danno non patrimoniale nella misura di euro 76.843,90, e pur tenuto correttamente conto della somma di euro 42.000,00 erogata dall’Assicurazione ha scorporato altresì l’importo di euro 20.506,29, versato dall’Inail.

Invero, l’Inail ha riconosciuto euro 8.447,35 a titolo di danno biologico, mentre per quanto attiene alla somma di euro 20.506, 29, la stessa risulta espressamente parametrata alla ‘retribuzione media giornaliera o convenzionale’ e costituisce pertanto una voce di danno patrimoniale, distinta per sua natura dal danno biologico.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato il principio secondo il quale il Giudice civile, dopo avere quantificato il danno civile risarcibile, deve procedere alla comparazione del medesimo con le somme erogate dall’Inail secondo poste omogenee, tenendo presente quanto ristorato per i proventi non percepiti in conseguenza della mancata prestazione dell’attività lavorativa, che configura un danno patrimoniale, da quanto riconosciuto a titolo di danno biologico, ovvero di danno non patrimoniale.

La doglianza è dunque fondata perché le uniche somme erogate dall’Inali, che avrebbero dovuto essere detratte sono costituite dall’importo di euro 8.447,35, liquidato a titolo di danno biologico, come risulta dal prospetto Inail 11.8.2012.

Ed ancora, sul corretto importo di danno non patrimoniale, venendo al quarto motivo di gravame, gli interessi vanno applicati tenuto conto della natura extracontrattuale della responsabilità.

Conclusivamente, in accoglimenti dei motivi indicati, la Corte condanna i convenuti al pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di euro 26.396,55, con gli interessi calcolati sul maggior importo di euro 34.843,90, devalutato alla data del sinistro (26.10.2010) e rivalutato di anno in anno sulla base degli indici Istat del costo della vita fino all’11.8.2012 e sulla somma di euro 26.396,55 da tale ultima data fino alla presente sentenza, secondo il medesimo criterio, oltre agli interessi di legge dalla data della sentenza al saldo.

La redazione giuridica

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