Lesioni da sinistro stradale non risarcite dalla Compagnia assicuratrice che deduce una colpa medica (Cassazione civile, sez. VI, 13/04/2022, n.12010) .
Lesioni da sinistro stradale è l’oggetto della chiamata in giudizio del proprietario e della Assicurazione del veicolo, per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
L’attore sosteneva che mentre era alla guida del suo motociclo entrava in collisione con l’autovettura del convenuto, mentre stava effettuando una manovra di inversione di marcia.
Nel giudizio di primo grado l’Assicurazione chiamava in causa i due Istituti ospedalieri che si occuparono delle cure del motociclista danneggiato, sostenendo come le lesioni da sinistro stradale lamentato fossero, in realtà, ascrivibili alla sola condotta colposa dei sanitari.
La Prima Struttura evocava a sua volta in giudizio il Medico che aveva curato il motociclista, ritenendo di dover essere tenuta indenne dal medesimo, in caso di riconoscimento di responsabilità per colpa medica.
Il Tribunale di Milano, sulla base di quanto emerso dalla CTU espletata, accoglieva parzialmente la domanda attorea, ritenendo che la responsabilità del sinistro fosse da attribuire ad entrambi i conducenti nella misura del 50%, ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 2, e accertava anche un danno biologico permanente del 40%, 3 mesi di inabilità temporanea assoluta, nove mesi di inabilità temporanea al 75% e 12 di inabilità temporanea al 50%.
Pertanto, in primo grado, veniva riconosciuto all’attore un danno non patrimoniale nella misura totale di Euro 88.430, 97, come risultante dalla sottrazione del concorso di colpa del danneggiato e della provvisionale già versata dalla compagnia assicurativa pari a euro 100.000,00.
Il Giudice di primo grado, escludeva un danno patrimoniale da perdita di chance, e rigettava la domanda dell’Assicurazione nei confronti della terza chiamata ASST, in quanto il CTU non aveva riscontrato alcuna condotta colposa nell’operato dei suoi sanitari; al contrario, accoglieva la domanda riconvenzionale, nei limiti dei danni biologici e dunque dei danni all’integrità fisica dell’attore, formulata nei confronti dell’Istituto.
In particolare, il Tribunale accertava la colpa nell’operato terapeutico del Medico dell’Istituto, il quale aveva omesso di procedere all’intervento chirurgico che avrebbe assicurato una significativa possibilità all’incirca dell’80%, di guarire la pseudoartrosi, e dunque di dimezzare la misura del danno biologico permanente accertato. In altri termini, le lesioni da sinistro stradale sono state aggravate dalla omissione del Medico.
Il motociclista propone appello censurando il riconoscimento di una sua responsabilità concorrente nella causazione del sinistro, ribadendo la sola ed esclusiva responsabilità del veicolo.
La Corte d’Appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado.
I Giudici d’Appello hanno confermato una corresponsabilità dei conducenti, in quanto: il conducente del veicolo aveva indubbiamente violato le norme del codice stradale, effettuando una manovra di inversione di marcia non consentita, determinando una situazione di pericolo per gli altri conducenti; ma, d’altro canto, il motociclista aveva a sua volta contribuito alla causazione dell’incidente stradale perché non aveva tenuto una condotta sufficientemente prudente, poiché procedeva ad una velocità eccessiva rispetto alle condizioni della strada e il traffico intenso. Confermata, inoltre, la responsabilità dell’Istituto nell’aggravamento dei postumi permanenti derivanti dalle lesioni da sinistro stradale.
Il motociclista si rivolge alla Corte di Cassazione lamentando errata attribuzione di corresponsabilità nel sinistro e violazione dell’art. 141 C.d.S.
Nello specifico, secondo il ricorrente, il Giudice d’Appello avrebbe costruito in maniera erronea il ragionamento presuntivo alla base dell’accertamento della responsabilità concorrente, dal momento che confonde causa ed effetto, attestando l’eccessività della velocità del motociclo sulla base della verificazione del sinistro e giustificando la responsabilità colposa del danneggiato proprio sull’elemento dell’eccessività della velocità.
Le doglianze sono inammissibili.
Viene chiesto alla Corte Suprema una rivalutazione dei dati fattuali e in particolare probatori, il cui giudizio rimane nella piena discrezionalità del Giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità.
Ad ogni modo, il Giudice di Appello non ha applicato in maniera erronea il ragionamento presuntivo, perché la velocità eccessiva del motociclo, è soltanto una delle numerose circostanze che hanno condotto a considerare come prevedibile, e dunque evitabile, il sinistro stradale.
In particolare, l’eccessiva velocità della moto è stata ricostruita in via presuntiva a partire da elementi risultanti dal rapporto dell’Autorità stradale quale lo spazio di frenatura di 6 metri e le tracce di scarrocciamento.
Ciò specificato, ribadisce la Corte che la ricostruzione fattuale di un sinistro stradale è di esclusiva sovranità del Giudice di merito, e il fatto che il Giudice di secondo grado abbia valutato, secondo il suo prudente apprezzamento, come attendibile la dichiarazione resa all’autorità stradale in ordine all’intensità del traffico, non può essere sindacato in sede di legittimità.
Il ricorso viene integralmente rigettato, con conferma della decisione d’Appello circa la corresponsabilità nella causazione del sinistro e la responsabilità dell’Istituto nell’aggravamento dei postumi permanenti derivanti da lesioni dal sinistro stradale per cui è causa.
Avv. Emanuela Foligno
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