Confermato il principio secondo cui il ricorso per Cassazione carente dell’esatta indicazione dei litisconsorti necessari è inammissibile (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 9 giugno 2025, n. 15388).
Il caso
La questione riguarda i danni fisici derivanti da sinistro stradale e la mancata chiamata dei litisconsorti necessari.
La danneggiata cita a giudizio Zurigo assicurazioni ai sensi dell’art. 141 CdA invocando la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro stradale in cui era rimasta coinvolta, quale terza trasportata, il giorno 8 marzo 2015.
Il Giudice di Pace di Venezia riconosce all’attrice la complessiva somma di Euro 4.249,45, di cui Euro 1.530,60 a titolo di danno non patrimoniale da invalidità temporanea ed Euro 2.718,85 a titolo di danno patrimoniale (per spese mediche e perdita della capacità lavorativa domestica).
A seguito di appello (principale e incidentale) di entrambe le parti, il Tribunale di Venezia, in applicazione del disposto dell’art. 139, comma 2, ult. parte, CdA, conferma il rigetto della domanda di risarcimento del danno biologico permanente, in mancanza di un accertamento strumentale della lesione occorsa e riforma, invece, la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto il pregiudizio da perdita della capacità lavorativa di casalinga, in mancanza della necessaria prova dello stesso.
L’intervento della Cassazione
La donna lamenta il rigetto della domanda di risarcimento del danno da invalidità permanente sull’erroneo presupposto della necessità che esso emerga da un esame clinico strumentale, laddove l’art. 139, comma 2, ult, parte, CdA andrebbe, viceversa, interpretato nel senso di consentirne l’accertamento alla stregua di uno qualsiasi dei criteri validati dalla scienza medico-legale (nel caso di specie ricorrente, come attestato dal CTU del primo grado).
Censura anche la negazione della perdita della capacità di lavoro casalingo, nonostante esso potesse ritenersi dimostrato dalla CTU medico-legale nonché sulla scorta del ragionamento presuntivo secondo cui ella (di 69 anni al momento del fatto, già affetta da patologia artrosica sul medesimo distretto colpito da trauma distorsivo) non abbia potuto per un certo periodo di tempo svolgere le proprie mansioni di casalinga.
La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso per la mancata chiamata dei litisconsorti necessari
Preliminarmente viene evidenziato che la donna aveva svolto, in qualità di terza trasportata, l’azione ex art. 141 CdA, nei confronti della sola compagnia assicuratrice del veicolo sul quale si trovava.
Il litisconsorte necessario il proprietario del veicolo
Tuttavia, nel giudizio promosso dal terzo trasportato nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo, con la conseguenza che, ove quest’ultimo non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, determina l’annullamento della sentenza con rimessione della causa al Giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c. (Cass., n. 27078/2022).
Oltre a ciò, il ricorso è privo degli elementi necessari all’identificazione del litisconsorte necessario, essendosi la danneggiata limitata ad indicare il nome del conducente del veicolo Mazda sulla quale si trovava al momento dell’incidente, senza specificare se egli ne fosse anche il proprietario.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, in ossequio al principio secondo cui il ricorso per cassazione carente dell’esatta indicazione dei litisconsorti necessari è inammissibile, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
La S.C. specifica che non è possibile, nonostante la violazione dell’art. 102 c.p.c., rimettere l’intera causa al primo Giudice per potere procedere a contraddittorio integro a causa dell’assoluta incertezza dell’identità dei litisconsorti stessi, trattandosi di requisito di contenuto-forma che deve essere assolto necessariamente con il ricorso e non può essere ricavato aliunde.
Avv. Emanuela Foligno