La prescrizione del diritto a ottenere il pagamento del TFR decorre dalla cessazione del rapporto e non va confusa col diritto, maturante anche nel corso del rapporto stesso, ad accertare la quota temporaneamente maturata (Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, ordinanza 12 giugno 2025, n. 15727).
I fatti
La Corte d’Appello di Catanzaro riforma la sentenza del Tribunale di Castrovillari (che aveva rigettato l’originaria domanda) e, svolta CTU contabile, condanna ENEL a pagare al lavoratore, dipendente dal 1973 al 2007, la somma di Euro 1.430,78 a titolo di differenze sul TFR, ricalcolato con inclusione nella base di calcolo dello straordinario espletato fino a maggio 1982, ai sensi della normativa previgente di cui all’art. 2120 c.c.
ENEL lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2120 e 2121 c.c. nella formulazione ante riforma ex Legge n. 297 del 1982 e degli artt. 115 e 116 c.p.c. avendo i Giudici di appello affermato che lo straordinario effettuato dall’ex-dipendente non aveva avuto i caratteri della occasionalità, transitorietà e saltuarietà. Deduce, inoltre, omessa decisione sull’eccezione di decadenza dalla domanda giudiziale per intervenuta conciliazione tra le parti (con accordo di esodo sottoscritto in data 30/9/2007).
La Cassazione accoglie esclusivamente la doglianza inerente la clausola transattiva del verbale di conciliazione inter partes.
Ad ogni modo, per le altre doglianze, le motivazioni rese dai Giudici di appello sono logiche e coerenti. La non occasionalità, transitorietà e saltuarietà della prestazione straordinaria è stata ritenuta provata dall’esame delle buste paga, probanti sia dal punto di vista quantitativo complessivo dei mesi, sia dal punto di vista qualitativo del numero di ore di straordinario rese per ciascun mese.
Trattamento di TFR e prescrizione
Sul trattamento di TFR e relativa prescrizione, la Cassazione ha già chiarito, da oltre quindici anni, che la prescrizione del diritto a ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto decorre dalla cessazione del rapporto e non va confusa col diritto, maturante anche nel corso del rapporto stesso, ad accertare la quota temporaneamente maturata.
L’uno ha per oggetto una condanna (necessariamente preceduta dall’accertamento di cui all’art. 2909 c.c.), mentre l’altro ha per oggetto un mero accertamento. La diversità di contenuto e maturazione temporale dei due diritti soggettivi comporta il diverso regime della prescrizione, senza che la diversità possa essere esclusa dalla loro connessione, data dalla parziale comunanza di elementi costitutivi. Nel caso qui in analisi, l’azione fatta valere dall’originario ricorrente era quella di condanna al pagamento di somme a titolo di differenze sul TFR, ergo la relativa doglianza viene respinta.
Sono invece fondate, come anticipato, le altre doglianze.
Verbale non impugnato e rinuncia ai diritti: la Corte d’Appello deve riesaminare
Preliminarmente si osserva che ENEL ha riportato nel ricorso il testo di clausola transattiva, sottoscritta in sede sindacale il 27.8.2007, avente ad oggetto il calcolo dell’indennità di anzianità al 31 maggio 1982, con correlativa erogazione di somma anche a tale titolo e sinallagmatica rinuncia. È altresì adeguatamente localizzata l’eccezione a ciò collegata come sollevata nei gradi di merito.
Ebbene, ciò che deve essere esaminato è se il lavoratore abbia operato con la chiara e piena consapevolezza degli specifici diritti che nel verbale di conciliazione si indicavano, diritti determinati e comunque oggettivamente determinabili.
La circostanza che il lavoratore non abbia impugnato nel termine di decadenza previsto dall’art. 2113 c.c. il suddetto verbale, deve essere riconosciuta natura e portata transattiva-abdicativa.
Non risulta che i Giudici di secondo grado abbiano esaminato le suddette questioni, quindi la sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione, per riesaminare la relativa questione (rilevanza preclusiva della domanda del verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti in fatto, o, eventualmente, in relazione al quantum debeatur), conformandosi in diritto ai principi di cui alle pronunce di questa Corte n. 33702 e n. 33703/2019, cui la S.C. con la pronuncia in esame ha dato continuità.
Avv. Emanuela Foligno