Allagamento e responsabilità del custode: la pioggia eccezionale non basta per il caso fortuito

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Nel verificare se l’evento atmosferico sia o meno eccezionale ed imprevedibile, è necessario fare ricorso non a criteri o parametri generici e sostanzialmente soggettivi e non verificabili, bensì a dati scientifici di stampo statistico. Non è sufficiente la natura eccezionale dell’allagamento per parlare di caso fortuito (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 6 giugno 2025, n. 15187).

I fatti

La vicenda ha ad oggetto il danneggiamento subito da un immobile a causa di allagamento.

Nello specifico, tra il 25 ed il 27 dicembre 2004 il suddetto immobile aveva subito un allagamento, che aveva riguardato il terreno, le cantine ed il piano terra, causato dalla fuoriuscita di acqua dalla fognatura comunale, la quale non era riuscita a contenere le acque meteoriche a causa della mancanza di manutenzione da parte della società convenuta, alla quale il Comune di Scafati aveva affidato la gestione del sistema idrico comunale.

La convenuta, nel costituirsi in giudizio, eccepiva che l’intera provincia di Salerno, tra il 26 ed il 28 dicembre 2004, era stata interessata da piogge alluvionali, tanto che era stato dichiarato lo stato di calamità di carattere eccezionale con decreto del 26 aprile 2005, e che non poteva, conseguentemente, essere ritenuta responsabile dei danni lamentati dall’attore, dovendo ravvisarsi il caso fortuito nella causazione degli stessi.

Per i giudici di merito la causa dell’allagamento era da ricollegare agli intensi eventi atmosferici

Il Tribunale adito rigettava la domanda, rilevando che la causa dell’allagamento era da ricollegare agli eventi metereologici, integranti caso fortuito, circostanza che imponeva di escludere la responsabilità della società convenuta, non risultando provata l’omessa manutenzione della rete fognaria.

La Corte d’appello di Salerno confermava la sentenza di primo grado, osservando che il Tribunale aveva dato rilievo al rapporto dei Vigili del Fuoco, ed evidenziando che la CTU, eseguita a distanza di anni dall’evento, si limitava ad affermare in modo apodittico che non vi era stata manutenzione della fognatura, senza avere preventivamente effettuato accertamenti tecnici a riscontro di tale affermazione.

I Giudici di appello hanno anche osservato che suoi luoghi indicati si era verificata una precipitazione di eccezionale intensità, per cui il Tribunale aveva correttamente ritenuto interrotto da caso fortuito il nesso di causalità tra la “cosa” in custodia e l’evento dannoso; hanno poi aggiunto che, anche laddove fosse stato accertato il nesso di causalità tra l’omessa manutenzione della rete fognaria ed i danni, comunque di essi non avrebbe potuto rispondere la ditta incaricata della manutenzione, la quale non aveva incarico inerente la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche.

L’intervento della Cassazione

Il danneggiato sostiene che l’art. 2051 c.c. individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, e che egli aveva provveduto, a mezzo della prova testimoniale e della consulenza di parte, confortata anche dalla CTU, a dimostrare il nesso causale fra la cosa in custodia ed il danno.

Aggiunge che l’esimente del caso fortuito libera da responsabilità il soggetto tenuto alla manutenzione e custodia del sistema di raccolta delle acque meteoriche solo se costui dimostra che le piogge sono state intense (e quindi eccezionali) e che gli allagamenti si sarebbero verificati nella stessa misura pur se vi fosse stata scrupolosa manutenzione e pulizia. Evidenzia anche che il Tribunale aveva ritenuto che i danni fossero conseguenza di eventi atmosferici eccezionali, sebbene non fosse intervenuta dichiarazione di calamità naturale da parte di alcun ente pubblico, e che in ogni caso, in caso di incertezza sull’individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che lo stesso derivava dalla cosa, la responsabilità non poteva che ricadere sul custode, in quanto il fatto ignoto non era idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell’accadimento.

Le doglianze sono fondate.

Il custode deve fornire la prova della sussistenza del caso fortuito

I presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia sono la derivazione del danno dalla cosa e la mancata custodia, elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 c.c., che devono essere provati dal danneggiato. Il “custode”, nel caso in esame la ditta incaricata della manutenzione, deve fornire la prova (liberatoria) della sussistenza del caso fortuito, quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita, da intendersi quale fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l’efficienza causale dell’evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res.

La responsabilità ex art. 2051 c.c., come noto, ha natura oggettiva in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo.

Ne deriva che il “custode” non deve dimostrare la assenza di propria colpa, ma piuttosto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l’evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell’art. 41, secondo comma, cp, come causa esclusiva di tale evento.

Eccezionalità e imprevedibilità sono i criteri per la valutazione del caso fortuito

Nel caso di precipitazioni atmosferiche sono stati individuati i criteri che devono presiedere alla valutazione dell’evento meteorico in termini di caso fortuito, ovverosia la eccezionalità e la imprevedibilità. Il carattere eccezionale di un fenomeno naturale non è sufficiente, di per sé solo, a configurare il caso fortuito, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza.

I Giudici di appello hanno ritenuto sussistente l’esimente del caso fortuito sulla base di criteri non conformi ai principi sopra richiamati. Difatti, hanno affermato che il Tribunale ha accertato in fatto che sui luoghi di causa, nel giorno indicato, si era verificata una precipitazione di eccezionale intensità, ponendo a fondamento di tale assunto le fotografie allegate e la CTU disposta in primo grado, e che il nesso causale tra res ed evento dannoso fosse stato reciso da un evento accertato come eccezionalmente avverso, tale da superare la regolarità causale afferente alla intensità di una precipitazione atmosferica, esprimendo in tal modo una valutazione del tutto apodittica.

Invece, avrebbero dovuto fare ricorso non a criteri o parametri generici e sostanzialmente soggettivi e non verificabili, bensì a “dati scientifici di stampo statistico (in particolare, i dati c.d. pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia”: sempre che, naturalmente, tali dati fossero stati acquisiti in giudizio nel rispetto del criterio di riparto del relativo onere, nella specie gravante sul custode.

Ergo, siccome la verifica, come già detto, andava limitata alla eccezionalità e imprevedibilità dell’evento naturale, da operarsi sulla base di soli dati obiettivi è evidente che l’art. 2051 c.c. è stato erroneamente interpretato.

La causa viene rinviata alla Corte di Salerno per nuovo esame in conformità ai superiori principi.

Avv. Emanuela Foligno

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