Accolto il ricorso di un motociclista che si era visto respingere la richiesta di risarcimento nei confronti dell’Amministrazione per una caduta su una strada ingombra di detriti
L’art.2051 cod. civ. prevede una forma di responsabilità sostanzialmente oggettiva, implicante, ai fini dell’esonero da responsabilità della P.A., l’onere della prova del caso fortuito da parte del custode, ossia della stessa Amministrazione Pubblica. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 6326/2019 nell’accogliere il ricorso di un motociclista che si era visto respingere, in sede di merito, la domanda di risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta dal proprio mezzo su una strada ingombra di detriti.
Nel rivolgersi alla Suprema Corte, il ricorrente eccepiva, tra gli altri motivi, l’erronea valutazione della Corte di appello delle risultanze di causa, con riferimento alla ipotesi di responsabilità per cose in custodia.
I Giudici Ermellini hanno evidenziato come il Tribunale avesse ritenuto applicabile l’art.2051 cod. civ., in tema di responsabilità di cose in custodia, affermando quindi che sul Comune ricadesse l’obbligo di provvedere alla manutenzione della strada percorsa dal centauro, in ora notturna, a bordo del suo ciclomotore, del quale perdeva il controllo, ma aveva affermato, al fine di escludere la responsabilità dell’ente pubblico territoriale, che fosse circostanza nota, e tanto risultava anche dalle allegazioni di parte attorea e dalle deposizioni testimoniali, che in quel tratto di strada vi fossero ghiaia e detriti.
La sentenza del primo giudice aveva quindi ritenuto non credibile la prospettazione del ricorrente di mancata conoscenza (o ignoranza) della situazione di pericolo, ritenendo che egli dovesse essere a conoscenza dello stato dei luoghi in quanto era solito percorrere quel tratto di strada poiché vicino alla casa dei genitori, dove egli all’epoca risiedeva.
La motivazione del Tribunale riteneva altresì non credibile la prospettazione dell’attore in primo grado “anche volendosi considerare la carenza di illuminazione e la mancanza di segnaletica stradale, essendo questi elementi che potrebbe semmai invocare chi non è edotto della sistematica presenza di sabbia e ghiaia su di un certo tratto di strada, ma non certo da chi ne è consapevole e, perciò, per poter scorgere detto materiale sdrucciolevole, non ha bisogno della predisposizione di una illuminazione di particolare intensità o di essere avvisato da appositi segnali stradali del pericolo cui va incontro”.
Di diverso avviso la Cassazione che invece ha evidenziato come la prova liberatoria del caso fortuito, della quale era onerata la parte pubblica, non risultasse in alcun modo menzionata dalla sentenza impugnata, che si era limitata a dare per scontata la conoscenza da parte della vittima della consapevolezza della situazione di pericolo (o quanto meno della sua conoscibilità), ma non si era fatta carico di indagare quanto il Comune avesse fatto, per quanto in suo potere, per rimuoverla o ridurne l’incidenza, in tal modo addossando in concreto, con un’inversione inammissibile dell’onere probatorio, e non facendo corretta applicazione delle norme in tema di presunzioni, la prova dell’insussistenza della colpa sul danneggiato.
La redazione giuridica
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