Altra decisione inerente l’applicabilità della Legge Gelli-Bianco ad ATP già avviato prima della sua introduzione (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 10 giugno 2025, n. 15466).
La domanda di responsabilità sanitaria e condizioni di procedibilità
Giudizio per malpractice promosso nei confronti dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche e l’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I, G.M. Lancini, G. Salesi di Ancona, per le lesioni causate da asserite inadeguate cure sanitarie prestate in occasione di un incidente stradale.
Il giudizio veniva introdotto nel 2019, dopo aver esperito un ATP e una mediazione senza esito compositivo, il primo promosso nel marzo 2016 e concluso nel febbraio 2017, e la seconda esperita tra luglio 2017 e novembre 2017.
Il Tribunale dichiara l’improcedibilità della domanda, ai sensi dell’art. 8, Legge n. 24 del 2017, con pronuncia confermata dalla Corte di appello, secondo cui la richiamata norma era d’immediata applicazione in quanto procedimentale. In ogni caso, la mediazione era stata esperita dopo l’entrata in vigore della novella legislativa del 2017, da tutti gli attori, e non dalla sola vittima primaria come per il procedimento d’istruzione preventiva; l’introduzione del giudizio di prime cure nel 2019 aveva superato il termine stabilito dal citato art. 8, da ritenere perentorio e riferito anche alla mediazione per ragioni di coerenza sistematica e per la finalità di riduzione del contenzioso e contenimento dei relativi tempi che aveva ispirato il legislatore.
L’intervento della Cassazione
La Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la domanda giudiziale di ATP, cui ancorare l’inizio del giudizio, era stata precedente, così come la sua conclusione, all’entrata in vigore della legge del 2017, sicché quest’ultima non poteva applicarsi sul punto.
Inoltre, la Corte di appello non avrebbe considerato che la mediazione (esperita dopo l’entrata in vigore della legge Gelli-Bianco) aveva avuto comunque come presupposto l’accertamento tecnico preventivo, esperito precedentemente all’entrata in vigore della legge del 2017.
La Cassazione considera fondate le censure.
L’art. 8 della Legge 24/20147, ratione temporis applicabile, stabiliva che per le domande risarcitorie a titolo di responsabilità sanitaria, vi erano (come vi sono ancora) due alternative condizioni di procedibilità: lo svolgimento del procedimento di ATP, ovvero la procedura di mediazione. Il terzo comma recita “ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all’articolo 702-bis del codice di procedura civile”.
La mediazione dopo la legge Gelli-Bianco
Nel caso qui esaminato l’ATP è stato proposta prima dell’entrata in vigore della legge Gelli-Bianco, mentre la mediazione dopo tale entrata in vigore da tutti gli attori.
Ebbene, non si può affermare che la mediazione avesse avuto a presupposto procedimentale l’ATO, così da estenderne gli effetti processuali ai soggetti che hanno partecipato alla mediazione.
Ciò posto, il discusso art. 8, al comma 3, prevede il termine di 90 giorni per l’introduzione del giudizio di cognizione dal deposito della “relazione” tecnica o dall’ivi enunciato termine perentorio semestrale per la conclusione del procedimento introdotto col “ricorso”.
Ebbene, a differenza di quanto emerge con riferimento al termine per la conclusione dell’ATP, non è prevista una perentorietà di tale termine per l’introduzione del giudizio di cognizione.
Ma ciò che è importante è lo svolgimento della mediazione, e nessuna preclusione processuale è stabilita con riferimento ad essa in relazione al successivo tempo d’incardinazione del giudizio di merito, né dunque essa può essere giudizialmente individuata praeter legem a limitazione dell’accesso alla tutela giurisdizionale.
Avv. Emanuela Foligno





