Il Giudice ha erroneamente applicato una soglia di tolleranza maggiore di quella del 5%. La Cassazione ribadisce: anche per multe con Tutor si applica la stessa tolleranza prevista per gli autovelox, pari al 5% con un minimo di 5 km/h. Stop quindi a interpretazioni estensive: non sono ammesse soglie più alte, neanche in caso di rilevamenti autostradali (Corte di Cassazione, II civile, ordinanza 13 giugno 2025, n. 15894).
Le quattro multe con Tutor contestate
Il Giudice di Pace di Genova (sent. n. 1459/2019) annulla quattro verbali di accertamento di violazioni amministrative ex art. 142 commi 8 e 12 CdS per superamento, da parte di automezzi, di proprietà della ricorrente, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t, del limite di velocità di 70 km/h, in diversi tratti autostradali, violazione rilevata con il sistema “TUTOR”, con applicazione della riduzione, comprensiva della tolleranza strumentale, di 5 km/h, pari al 5% del valore rilevato, con un minimo di 5 km/h.
L’annullamento delle sanzioni disposto dal Giudice di Pace è motivato dalla mancanza, nei quattro verbali di contravvenzione, delle “indicazioni sull’avvenuta revisione dell’apparecchiatura utilizzata secondo il novellato art. 45 codice della strada a seguito di intervento della Consulta”, ossia in diretta applicazione della sentenza n. 113 del 2015 della Corte Costituzionale, la quale aveva sancito la necessità della taratura periodica degli apparecchi di rilevamento denominati “TUTOR”.
Il Tribunale di Genova, in funzione di Giudice di appello, preso atto della fondatezza dell’obiezione dell’appellante, secondo cui i verbali recavano la menzione della revisione delle apparecchiature di rilevamento della velocità, ha comunque derubricato la sanzione a quella meno grave prevista dall’art. 142 comma 7 CdS, secondo cui “il Tutor richiede margine di tolleranza maggiore rispetto all’autovelox”.
Intervento della corte di Cassazione
Si lamenta che la sentenza di secondo grado avrebbe erroneamente applicato una soglia di tolleranza maggiore di quella del 5%, con un minimo di 5 km/h, prevista dalle richiamate disposizioni del codice della strada con riferimento a tutte le apparecchiature di accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità, compreso il sistema “TUTOR”.
La doglianza è fondata e viene accolta.
L’art. 345 del reg. esec. del CdS prevede che le singole apparecchiature devono essere approvate dai Ministeri dei lavori pubblici e che in sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l’apparecchiatura utilizzata, ai valore rilevato sia applicata una riduzione pari ai 5%, con un minimo di 5 km/h.
Quindi tale disposizione si applica anche nel caso in cui l’accertamento dell’osservanza o meno dei limiti di velocità venga effettuato con apparecchiatura “TUTOR”.
Il Tutor non richiede margine di tolleranza maggiore rispetto all’autovelox
Difatti, numerose pronunzie hanno statuito che in tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità, il sistema di accertamento comunemente detto “TUTOR” (tecnicamente “SICVe” – Sistema Informativo Controllo Velocità) rientra tra i dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142 e 148 del CdS.
Di conseguenza, la decisione del Tribunale di applicare alla velocità rilevata con il “tutor” una percentuale di tolleranza maggiore del 5% (o, meglio, di 5 km/h, dato che, in ciascun verbale, era contestata una velocità tra 80 e 90 km/h) e, quindi, di ricondurre la sanzione entro i limiti dell’art.142 comma 7 non è in linea con le prescrizioni del Codice della Strada e si discosta dal seguente principio di diritto:
“in tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità, accertate con il sistema comunemente detto “tutor” (tecnicamente “SICVe” – Sistema Informativo Controllo Velocità) – il quale rientra tra i dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142 e 148 del cod. strada – in base all’art. 345 comma 2 del reg. esec. del CdS, al valore della velocità rilevato è applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h”.
Pertanto, la sentenza è cassata con rinvio al Tribunale di Genova.
Avv. Emanuela Foligno