Trasporto di persone e pacchetti turistici, è necessaria l’autorizzazione

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La Cassazione torna a pronunciarsi sulla distinzione tra trasporto merci e trasporto di persone per via d’acqua: se il passaggio è incluso nel pacchetto turistico, il servizio è da considerarsi oneroso e richiede apposita autorizzazione (Corte di Cassazione, II civile, ordinanza 13 giugno 2025, n. 15900).

Trasporto di persone in assenza di autorizzazione

La Corte d’Appello di Venezia conferma la pronuncia con cui il primo grado aveva rigettato l’opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione di confisca del natante comminata per violazione dell’art. 43 comma 1 lettera a) della L.R. 63/93, per aver esercitato il trasporto di passeggeri in assenza della prescritta autorizzazione.

La Corte veneta, giudicati irrilevanti i capitoli di prova testimoniale articolati dall’incolpato, ha ritenuto che il trasporto fosse stato svolto a titolo oneroso, avendo i passeggeri dichiarato che il costo era incluso nel prezzo complessivo versato per il soggiorno, reputando che il fatto integrasse l’illecito esercizio del trasporto di persone, essendo il vettore munito dell’autorizzazione per il solo trasporto di cose.

L’intervento della Cassazione

Si lamenta la avvenuta dichiarazione di inammissibilità della prova orale benché volta a dimostrare che il prezzo del trasporto era incluso in un pacchetto turistico o incorporato in un più ampio corrispettivo del servizio turistico di cui avevano beneficiato i trasportati. Si deduce la violazione dell’art. 6, comma 11, D.Lgs. 150/2011, per aver la Corte di merito respinto l’opposizione pur in assenza di prova della responsabilità dell’opponente.

Secondo la tesi del ricorrente, il trasporto di persone andava correttamente inquadrato nella mera inottemperanza degli obblighi stabiliti nel provvedimento autorizzatorio al trasporto di cose per conto di terzi, con conseguente applicabilità della sola sanzione pecuniaria ma non della confisca del natante.

Il ricorso non è fondato.

La Corte di merito ha respinto le istanze istruttorie, ritenendo già raggiunta la prova del carattere oneroso del trasporto, non svolto a titolo di cortesia, in base alle dichiarazioni di uno dei passeggeri, confermate da elementi indiretti (l’assenza di pregressi rapporti tra le parti e l’attività svolta dal vettore), che aveva ammesso che il costo del viaggio era incluso in quello del servizio turistico.

Il trasporto è oneroso anche se incluso nel pacchetto turistico

È incensurabile la valutazione svolta poiché il capitolo della prova per testi invocato dal ricorrente era volto a dimostrare che il responsabile della struttura alberghiera, presso cui avevano alloggiato i trasportati, non aveva ricevuto alcun compenso per il trasporto, il che non escludeva che quel prezzo, che il passeggero aveva dichiarato di aver versato poiché incluso nel pacchetto turistico, fosse stato corrisposto a terzi (tour operator, agenzia di viaggio etc.) e poi da questi ultimi versato, per la parte di spettanza, al vettore del natante.

La circostanza che nessun corrispettivo fosse stato versato direttamente dal trasportato al vettore non esclude necessariamente l’onerosità del servizio. Il giudizio di rilevanza delle circostanze dedotte ad oggetto di prova è rimesso al Giudice di merito, le cui valutazioni sono censurabili per vizio di motivazione, che deve riguardare un punto decisivo della controversia, potendo la parte dolersene ove la prova non ammessa, o non esaminata in concreto, sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (Cass. 11457/2007; Cass. 5654/2017; Cass. 16214/2019).

Trasporto di merci e trasporto di persone

Ed ancora, l’art. 30 della L.R. Veneto n. 63/1993 definisce come trasporto di cose per conto terzi quello con il quale il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire cose da un luogo a un altro, prevedendo che nell’esercizio del servizio è consentito il trasporto occasionale di persone solo in funzione dell’espletamento del trasporto medesimo.

Tale norma qualifica come servizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea, e che vengono effettuati a richiesta dell’utente o degli utenti, in modo non continuativo e periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Ergo è prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria più afflittiva in caso di esercizio di servizi pubblici non di linea per via d’acqua in assenza della prescritta autorizzazione o licenza e, una sanzione più lieve, in caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione o di licenza.

Si può pertanto ritenere ontologicamente differenti, tali da necessitare di distinte autorizzazioni, il servizio pubblico non di linea di trasporto di persone per via d’acqua, e il servizio di trasporto cose per conto terzi. Lo svolgimento del primo non può considerarsi consentito in virtù del possesso di un’autorizzazione al solo trasporto di cose.

La violazione della legge regionale

La Cassazione ha già affermato che nel caso di imbarcazione autorizzata soltanto al trasporto di cose per conto terzi, costituisce violazione dell’art. 43, lett. a), della L.R. Veneto n. 63 del 1993, il trasporto di passeggeri con relativi bagagli, in quanto, ancorché la licenza di navigabilità contempli l’indicazione della portata massima di 5 persone compreso l’equipaggio, tale previsione si riferisce alla sola ipotesi della necessità di presenza a bordo di altre persone, oltre l’equipaggio, per assicurare l’espletamento del servizio di trasporto delle cose in sicurezza: in assenza di questo nesso di stretta funzionalità, non è ammissibile trasportare persone al mero scopo di trasferimento da un luogo all’altro su natante autorizzato al trasporto di cose (in tal senso Cass. 24386/2023).

Nel caso che stiamo esaminando, il vettore era titolare dell’autorizzazione al trasporto di merci per conto terzi e non poteva trasportare persone salvo che in modo occasionale e sempre che la loro presenza fosse funzionale allo svolgimento del trasporto stesso, circostanza motivatamente esclusa dal Tribunale, osservando che il trasporto dei passeggeri era proprio l’oggetto della prestazione promessa, non strumentale, nel senso precisato, al trasporto dei bagagli.

Quindi, il difetto di autorizzazione (sanzionabile ai sensi dell’art. 43, lettera a) della legge regionale), è correttamente punibile con la confisca del natante.

Avv. Emanuela Foligno

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