Il danno biologico da malattia professionale o infortunio sul lavoro è indennizzabile solo se pari o superiore al 6%

In tema di inabilità permanente, ai sensi dell’art. 13, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 38/200, il danno biologico da malattia professionale o da infortunio sul lavoro è indennizzabile solo se pari o superiore al 6%: in tali termini si è espressa la Suprema Corte (Cass. Civ., sez. VI Civile – L, Ordinanza n. 11057 del 10 giugno 2020).

La Corte d’Appello di Catanzaro, in riforma della decisione impugnata, accoglieva la domanda di un lavoratore per il riconoscimento dell’origine professionale delle malattie di ipoacusia bilaterale e neuroangiopatia agli arti superiori da cui era affetto.

La Corte aderiva ai rilievi del CTU che accertava la rilevanza della sola ipoacusia e, sulla base del tracciato audiometrico, quantificava complessivamente un danno biologico pari all’11,8 %, individuando una percentuale di ipoacusia percettiva professionale pari al 5,9 %, che arrotondava al 6%.

L’INAIL propone ricorso per Cassazione lamentando che l’arrotondamento della percentuale di invalidità operato dai Giudici di merito (da 5,9% a 6%) aveva determinato l’insorgere del diritto all’indennizzo.

Gli Ermellini ritengono la doglianza fondata.

L’art. 13, commi 2 e 3, D. Lgs. n. 38/2000, prevede che il danno biologico da malattia professionale o da infortunio sul lavoro è indennizzabile solo se pari o superiore al 6%.

Conseguentemente, un danno percentuale inferiore a tale soglia, sia pure per frazioni di punto, non dà diritto a indennizzo, dovendosi escludere la possibilità di un arrotondamento al punto superiore.

La legge n. 144/1999 ed il D. Lgs. n. 38/2000 hanno introdotto significative novità in materia di risarcimento per infortunio sul lavoro o malattia professionale.

Tali disposizioni obbligano infatti l’Inail a indennizzare qualunque danno permanente dell’integrità psicofisica del lavoratore (a partire dal 6% di invalidità), anche se tale danno non ha conseguenze patrimoniali.

Con la normativa previgente, invece, non era previsto alcun risarcimento al di sotto degli 11 punti di invalidità e, sopra tale soglia, era risarcito il danno fisico solo se questo riduceva la capacità lavorativa del danneggiato.

L’ Art. 13 prevede diverse tipologie di risarcimento in base alla percentuale di invalidità riconosciuta per la menomazione subita dal lavoratore:

– per danni inferiori al 6% non è dovuto alcun indennizzo (franchigia).

– dal 6% al 15% l’indennizzo per il danno biologico è corrisposto versando al lavoratore una somma in capitale.

– dal 16% al 100% l’indennizzo è versato sotto forma di rendita mensile vitalizia che può essere adeguata a seguito di revisioni periodiche.

Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda e compensa tra le parti le spese di giudizio.

Avv. Emanuela Foligno

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