Danno da lesione alla dignità invocato autonomamente in conseguenza di un sinistro stradale . (Tribunale di Pisa, Sentenza n. 9/2022 del 04/01/2022-RG n. 4357/2013

Il danneggiato agisce in giudizio chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento del danno, patrimoniale e non, subito a causa di un sinistro stradale, in particolare viene chiesto il ristoro del danno da lesione alla dignità.

A fondamento della propria domanda il danneggiato deduce:

-che il 09/08/2011, mentre era a bordo della propria bicicletta, si imbatteva nel veicolo Mercedes Classe A parcheggiato in divieto di sosta;

-che per evitare la Mercedes, parcheggiata per metà sul marciapiede e per metà nella carreggiata, doveva spostarsi al centro della carreggiata, ma nel compiere tale manovra è veniva tamponato violentemente dal veicolo Fiat Panda;

-che urtato contro il cofano della Fiat Panda, veniva catapultato in aria e poi cadeva a terra, riportando gravissime lesioni;

-che a causa del sinistro veniva ricoverato in rianimazione con prognosi riservata fino al 22/08/2011, con diagnosi di trauma cranico con frattura della base cranica, contusione cerebrale e trauma toracico con fratture costali multiple;

-che veniva sottoposto a esami ecografici alla spalla destra e sinistra, oltre che all’anca destra ed esami radiografici del torace.

L’attore, quindi, deduce di avere maturato il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, del danno patrimoniale per le spese mediche sostenute, pari ad 2.649,07, oltre che del danno morale, dato dalla sofferenza e dal turbamento dello stato d’animo subiti, seppure temporaneamente, e alla lesione della dignità della persona.

La Compagnia assicuratrice del veicolo Mercedes si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto della domanda perché infondata o, in subordine, chiedendo la liquidazione del danno nella misura di giustizia.

La Compagnia sostiene che il danneggiato al momento del sinistro si trovava sul marciapiede, salvo poi immettersi repentinamente nella carreggiata mentre sopraggiungeva la Fiat Panda.

La Compagnia assicuratrice della Fiat Panda, analogamente, deduce la sola responsabilità dell’evento in capo all’attore ed eccepisce l’autonomo ristoro del danno da lesione alla dignità invocato dall’attore, essendo già ricompreso nella categoria di danno non patrimoniale.

Il Tribunale ritiene la domanda fondata.

Pacifico che, al momento del sinistro , il veicolo Mercedes Classe A si trovasse parcheggiato in divieto di sosta, per metà posto sul marciapiede della via De Gasperi e per metà sulla corsia di marcia.

E’ stata proprio la posizione del Mercedes in sosta a rendere necessario prima per l’attore e poi per la Fiat Panda, che sopraggiungeva nella stessa direzione di marcia, adottare una manovra di scansamento dell’ autoveicolo fermo, con conseguente alterazione dell’ordinaria circolazione, per superare l’ostacolo alla marcia .

Oltretutto, i convenuti non hanno provato il carattere repentino dell’immissione nella circolazione da parte dell’attore, tale da non consentire di evitare l’urto.

Non è qu indi provato che il conducente della Fiat Panda non potesse evitare l’urto, con la dovuta diligenza.

L’attore transitava con la sua bicicletta sul marciapiede, prima di immettersi nella carreggiata della strada; ciò comporta un concorso colposo nella causazione del sinistro  ai sensi dell’art. 1227 cc.

Difatti, il sinistro si è verificato proprio perché l’attore, non potendo proseguire sul marciapiede  a causa della presenza della Mercedes, è sceso dal marciapiede e si è portato al centro della carreggiata.

Sulla scorta di ciò viene attribuita a tutti i soggetti coinvolti una misura paritetica di responsabilità.

La liquidazione del danno in favore dell’attore viene quindi ridotta nella misura di un terzo.

La CTU ha quantificato: 50 (cinquanta) giorni di invalidità temporanea totale; 90 (novanta) giorni di invalidità temporanea al 50%; un danno biologico permanente nella misura del 30%.

Inoltre, il CTU  ha ritenuto congrue le spese mediche sostenute per euro 3.015,94.

Il danno complessivamente risarcibile, in base alle tabelle del Tribunale di Milano più recenti, ammonta a 93.412,00 , di cui 84.007,00 per i postumi permanenti e 9.405,00 per invalidità temporanea.

Ad essa viene aggiunto il danno patrimoniale per le spese mediche, pari a 3.015,94 oltre interessi dalla data in cui le spese sono state sostenute.

Riguardo in danno non patrimoniale, in specie danno morale e danno da lesione alla dignità, il Tribunale ritiene che nulla spetti all’attore.

Nello specifico, il Giudice dà atto che il danno morale è già ricompreso nel danno non patrimoniale.

La ulteriore posta risarcitoria, invocata come danno alla dignità alla persona, anch’essa è da ritenersi ricompresa nel danno non patrimoniale liquidato, e comunque, anche a volere discorrere di “personalizzazione” – non avendo l’attore allegato e indicato quale lesione alla dignità si sia verificata – , né circostanze specifiche differenti causate dalle lesioni subite, nessun incremento viene applicato alla liquidazione tabellare.

Poiché il danno resta, nella misura di 1/3) addebitabile all’ attore, la somma a lui spettante a titolo di risarcimento del danno è pari a euro 67.133,14 onnicomprensiva oltre a euro 2.010,63 per il danno patrimoniale.

Spese di lite, nonostante il riconoscimento colposo di 1/3 di responsabilità per l’attore, vengono addebitate interamente ai convenuti.

Avv. Emanuela Foligno

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