Accolto il ricorso di un automobilista che si era visto negare il risarcimento del danno da micropermanente in quanto accertato senza esami strumentali

Nel caso di risarcimento di danno da micropermanente, la prova di lesione e di postumo non deve essere fornita solo con un referto strumentale, perché in ogni caso è l’accertamento medico-legale corretto, riconosciuto dalla scienza medica, a stabilire se sussiste la lesione e, in ipotesi positiva, quale percentuale sia da riconoscere al derivato postumo, dovendosi comunque tenere in conto che possono verificarsi situazioni nelle quali solo l’accertamento strumentale “è idoneo a fornire la dimostrazione” richiesta dalla legge.

Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 12961/2021 pronunciandosi sul ricorso di un automobilista che si era visto rigettare, in sede di merito, la domanda di risarcimento di danni, ulteriori a quelli risarciti ante causam, che gli sarebbero derivati da incidente stradale.

Il ricorrente si rivolgeva alla Suprema Corte lamentando violazione o falsa applicazione dell’articolo 139, secondo comma, cod.ass. come modificato dall’articolo 32, comma 3 ter, I. 27/2012 e novellato dall’articolo 1, comma 19, I. 124/2017, per avere il Tribunale ritenuto non risarcibile il danno biologico (micro)permanente accertato dal consulente tecnico d’ufficio medico-legale senza però eseguire un accertamento clinico strumentale, ritenendo che l’accertamento clinico visivo dovrebbe significare soltanto percezione mediante la vista (come per le cicatrici) ictu ()culi e che in ogni altro caso occorra appunto quello strumentale.

Gli Ermellini hanno ritenuto la doglianza manifestamente fondata, uniformandosi all’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui “l’accertamento della sussistenza della lesione dell’integrità psico-fisica deve avvenire con criteri medico-legali rigorosi ed oggettivi”, fermo tuttavia che “l’esame clinico strumentale obiettivo non è l’unico mezzo probatorio utilizzabile”, tranne nel caso in cui si tratti di una patologia difficilmente verificabile con la sola visita medico-legale, che possa avere riscontro oggettivo soltanto con esame strumentale.

La redazione giuridica

Se sei stato/a vittima di un sinistro stradale e vuoi ottenere, in breve tempo, il risarcimento dei danni fisici subiti o dei danni da morte di un familiare, clicca qui

Leggi anche:

Trauma cranio-facciale da sinistro stradale e personalizzazione del danno

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui