Non può estendersi al proprietario trasportato l’illecito commesso dal conducente del veicolo (Cass. Civile n. 12901/2021)

Con la sentenza n. 12901/2021, la Cassazione si è pronunciata sul ricorso delle due figlie di una donna morta in un sinistro stradale, che avevano convenuto in giudizio la compagnia assicurativa e la società titolare del mezzo antagonista, il cui conducente era anch’egli deceduto nell’incidente, chiedendo il risarcimento del danno, sia iure proprio che iure successionis, nella misura rispettivamente di Euro 301.392,45 e Euro 286.392,45.

Il Tribunale adito, previo accertamento della responsabilità concorrente (nella misura del 25%) del conducente della vettura a bordo della quale viaggiava la donna, aveva accolto parzialmente la domanda, condannando i convenuti, al netto degli acconti e della detrazione del 25%, al pagamento delle somme di Euro 113.506,84 e di Euro 110.194,34 in favore delle attrici, oltre rivalutazione ed interessi.

La Corte territoriale aveva confermato la decisione osservando che il proprietario, corresponsabile ex lege e condebitore solidale per i sinistri causati dal conducente, qualora trasportato doveva vedersi ridotto il risarcimento del danno in ragione dell’aliquota di colpa ascritta al conducente del veicolo di cui era proprietario, e che di tale colpa rispondevano anche gli eredi del proprietario, sia che agissero iure proprio sia che agissero iure successionis.

Nel rivolgersi alla Suprema corte, le ricorrenti eccepivano che è opponibile ai congiunti il concorso di colpa della vittima per la condotta illecita di questa, ma non quando, come nel caso di specie, al proprietario trasportato non sia ascritto alcun comportamento illecito e che pertanto non può estendersi al proprietario l’illecito commesso dal conducente del veicolo.

Gli Ermellini hanno ritenuto fondata la doglianza proposta

Il Supremo Collegio ha inteso, infatti, dare continuità all’orientamento giurisprudenziale in base al quale “in tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, la disciplina di diritto interno deve essere interpretata in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, alla luce della quale la qualità di vittima-avente diritto al risarcimento prevale su quella di assicurato-responsabile; pertanto il proprietario del veicolo, il quale al momento del sinistro viaggiava sullo stesso come trasportato, ha diritto ad ottenere dall’assicuratore il risarcimento del danno derivante dalla circolazione non illegale del mezzo, senza che assuma rilevanza la sua eventuale corresponsabilità, salva l’applicazione, in detta ipotesi, dell’art. 1227 c.c.”.

Il concorso del fatto colposo del creditore, opponibile ai congiunti della vittima, è pertanto, chiaramente, quello specifico del proprietario trasportato e non quello del conducente del veicolo.

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