La vicenda approdata in Cassazione su impugnativa della decisione resa dalla Corte d’Appello di Trieste è già stata oggetto di trattazione, sempre su questo sito, “Danno morale: se non accertato, voce da eliminare nella liquidazione”.

Il presente commento è focalizzato esclusivamente sulle tre questioni di diritto esaminate dalla Suprema Corte (sentenza n. 25164/2020) volte a criticare il riconoscimento automatico del danno morale conglobato al danno biologico, come avviene con le Tabelle milanesi.

Il Collegio ha rimesso alla pubblica udienza tre delicate questioni di diritto:

  1. La corretta individuazione dei presupposti per la personalizzazione del danno alla salute e della relativa motivazione
  2. La corretta individuazione dei presupposti per il risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali non aventi fondamento medico-legale e della relativa motivazione
  3. La corretta individuazione dei confini tra la personalizzazione del danno alla salute e la liquidazione dei pregiudizi morali non aventi fondamento medico-legale

Sulla personalizzazione

Viene innanzitutto ribadito che la personalizzazione del risarcimento del danno alla salute è una variazione in aumento del valore standard del risarcimento, finalizzata a tenere in considerazione le specificità del caso concreto incidente su specifici aspetti dinamico-relazionali.

L’incidenza sugli aspetti dinamico-relazionali deve consistere e tradursi in circostanze eccezionali e specifiche.

La personalizzazione del danno deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di conseguenze eccezionali e ulteriori rispetto a quelle ordinarie conseguenti alla menomazione e non può costituire lo strumento per ovviare alla carenza di prova in punto di danno alla capacità lavorativa.

Sui pregiudizi morali non aventi fondamento medico-legale

La voce di danno morale è pacificamente autonoma e non conglobabile nel danno biologico e meritevole di un compenso aggiuntivo a prescindere, e al di là, della personalizzazione che è prevista per gli aspetti dinamico-relazionali.

Al fine di considerare la componente morale da lesione all’integrità fisica la quota corrispondente al danno biologico è incrementata in via progressiva e per punto.

Un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all’accertamento del danno morale, quale autonoma componente, è quello della corrispondenza su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all’insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave sarà la lesione alla salute, tanto più si potrà presumere l’esistenza di un correlato danno morale.

Sulla corretta liquidazione il Giudice dovrà: accertare l’esistenza nel caso concreto di un eventuale concorso del danno dinamico-relazione e del danno morale;

in caso di positivo accertamento dell’esistenza anche del danno morale determinare il quantum applicando integralmente le tabelle di Milano che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno ma pervengono (non correttamente) all’indicazione di un valore monetario complessivo costituito dalla somma aritmetica delle 2 voci;

in caso di negativo accertamento, ovverosia di esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce di danno biologico depurata dall’aumento tabellare previsto per il danno morale;

in caso di positivo accertamento dei presupposti per la personalizzazione, procedere all’aumento fino al 30% del solo danno biologico depurato della componente morale del danno automaticamente inserita nella tabella milanese.

Avv. Emanuela Foligno

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