Ddl Gelli, depositati emendamenti agli art. 6 e 7

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Esclusa la responsabilità penale in caso di imperizia, se vengono rispettate le linee guida

Continuano in Commissione Igiene e Sanità al Senato i lavori per l’approvazione del cosiddetto ddl Gelli in tema di responsabilità sanitaria. Ieri il relatore del ddl, l’ex presidente FNOMCeO Amedeo Bianco, ha depositato due emendamenti che recepiscono le osservazioni espresse dalla Commissione Giustizia di Palazzo Madama, che nei giorni scorsi aveva dato il suo parere non ostativo al testo. Si tratta degli emendamenti 6.100 e 7.100 che rappresentano una riformulazione degli articoli 6 e 7.

In base all’emendamento 6.100, quindi, il primo comma dell’art. 6 dispone che “dopo l’articolo 590-quinquies del codice penale è inserito l’art. 590-sexies, relativo alla “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”. Il nuovo testo afferma che :“Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l’evento si è verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.” In sostanza viene esclusa la responsabilità penale del personale sanitario, nelle ipotesi di omicidio colposo e lesioni personali colpose se, pur sussistendo un contesto di imperizia, si sono seguite le raccomandazioni previste da linee guida ammesse dalla legge o le buone pratiche assistenziali, che a loro volta devono essere adeguate al caso specifico del paziente trattato.

Il secondo comma invece dispone l’abrogazione dell’articolo 3 comma 1 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012 (legge Balduzzi), in base al quale “il sanitario che si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve e risponde civilmente per responsabilità extracontrattuale”

Per quanto riguarda l’articolo 7, l’emendamento 7.100 stabilisce che l’esercente la professione sanitaria “risponde del proprio operato ai sensi dell’art. 2043 del codice civile (risarcimento per fatto illecito) salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nel determinare il risarcimento del danno, tiene conto della condotta del sanitario ai sensi dell’articolo 5 del ddl 2224 e dell’articolo 590-sexies” (ovvero nel rispetto di linee guida adattate al caso concreto).

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