La misura dell’amministratore di sostegno può essere adottata anche in caso di prodigalità e a prescindere da una specifica malattia o infermità. A dirlo è una sentenza della Corte di Cassazione.

Con la sentenza numero 5492/2018 del 7 marzo la Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti importanti circa l’adozione della misura dell’amministratore di sostegno per chi contrae debiti di gioco.

Secondo la Cassazione, infatti, tale misura di protezione può essere adottata anche in caso di prodigalità. Ma soprattutto, a prescindere da una specifica malattia o infermità.

Pertanto, anche chi contrae troppi debiti di gioco può essere sottoposto ad amministrazione di sostegno.

Bisogna inoltre considerare  un ulteriore aspetto. La giurisprudenza è ormai consolidata nell’affermare che tale misura di protezione può essere adottata anche in presenza dei presupposti di interdizione o di inabilitazione. Pertanto, anche quando ricorre una condizione di prodigalità.

Nel caso di specie, i giudici si sono occupati della vicenda di una donna.

La signora aveva contratto con un bar un debito di 34mila euro, di cui la metà per l’acquisto di gratta e vinci.

La donna, inoltre, aveva contratto diversi prestiti con un istituto di credito. Tra questi, uno di 40mila euro con la figlia. Inoltre, aveva stipulato un mutuo Inps con cessione del quinto della pensione e accumulato alcuni debiti condominiali.

Ebbene, la sentenza in questione ha confermato l’amministrazione di sostegno in capo alla donna.

Inoltre, i giudici hanno chiarito cosa debba intendersi per prodigalità, specificando che il concetto non è necessariamente connesso con una specifica malattia o con un’infermità.

Infatti, come specificato dalla Cassazione, tale comportamento, si traduce in un’abituale “larghezza nello spendere, nel regalare o nel rischiare eccessivamente rispetto alle proprie condizioni socio-economiche e al valore oggettivamente attribuibile al denaro”.

In virtù di ciò, esso configura quindi una causa autonoma di inabilitazione ai sensi dell’articolo 415, comma 2, del codice civile.

E ciò “anche quando si traduca in atteggiamenti lucidi, espressione di libera scelta di vita, purché sia ricollegabile a motivi futili”.

Alla luce di tali considerazioni, la misura dell’amministrazione di sostegno può essere applicata anche quando si contraggono debiti di gioco.

 

 

 

 

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