Debiti salariali e cessazione della società, esclusa la responsabilità ex art. 2112 cc

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La Corte di Cassazione conferma che, in caso di cessazione della società datrice di lavoro, non può essere attribuita responsabilità al cessionario per i debiti salariali del lavoratore. La sentenza chiarisce come la risoluzione del rapporto preceda eventuali pretese sui compensi non corrisposti, escludendo la violazione dell’art. 2112 c.c. (Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, ordinanza 19 agosto 2025, n. 23517).

Il caso

La Corte di appello di Palermo ha confermato, con motivazione parzialmente diversa, la sentenza di primo grado con la quale era stata respinta la domanda del lavoratore per la condanna di DD s.r.l., formale datrice di lavoro, al pagamento di somme a titolo di differenze retributive (per straordinario, mensilità aggiuntive, indennità sostitutiva delle ferie ecc.).

La Corte siciliana ha osservato (riguardo la quietanza a saldo rilasciata dal lavoratore a DD s.r.l.) che la società che nelle more del giudizio di primo grado si era estinta per cancellazione dal Registro delle Imprese e che per la genericità del suo contenuto non poteva interpretarsi nel senso di consapevole volontà del dipendente di rinunziare ai compensi oggetto di pretesa.

L’intervento della Cassazione

Il lavoratore sostiene che, stante l’asserito carattere fraudolento della costituzione della società DD, questa, indipendentemente dalla richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro, doveva farsi carico degli oneri e dei debiti che gravavano in capo alle società del gruppo.

Per quanto qui di interesse vengono analizzate la seconda e la terza censura, comunque inammissibili.

Il lavoratore non si confronta con la concreta ricognizione svolta dal Giudice di merito il quale ha ritenuto che, stante la efficacia del licenziamento intimato dalla formale datrice di lavoro, non impugnato in via giudiziale ma solo in via stragiudiziale, il rapporto di lavoro si era risolto prima della ipotizzata cessione di azienda di talché era venuto meno lo stesso presupposto fattuale e giuridico alla base della invocata responsabilità del cessionario ex art. 2112 c.c..

La Corte di appello, difatti, ha espressamente escluso valenza negoziale di rinunzia ai compensi in controversia in relazione alla quietanza sottoscritta dal lavoratore; in questa prospettiva il motivo risulta altresì non sorretto da un interesse concreto e attuale all’impugnazione.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al raddoppio del contributo unificato.

Redazione

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