Rivascolarizzazione miocardica, scelta terapeutica e responsabilità sanitaria

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Rivascolarizzazione-miocardica

La struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., delle condotte dolose o colpose degli esercenti la professione sanitaria, di cui si avvalga nell’adempimento della propria obbligazione, anche se scelti dal paziente e non dipendenti della struttura stessa come nel caso di interventi di rivascolarizzazione miocardica. Nell’accertamento del nesso di causalità giuridica tra inadempimento contrattuale e danno, si applica il principio del “più probabile che non”, in base al quale il giudice civile può affermare l’esistenza del nesso causale anche sulla base di una prova che lo renda probabile, senza necessità di certezza al di là di ogni ragionevole dubbio (Trib. Catania, sent. n. 810 del 16/02/2026).

La vicenda

Il paziente, dopo aver accusato un intenso dolore toracico retrosternale, all’inizio veniva assistito presso la struttura ospedaliera Alfa e poi trasferito al centro cardiologico Beta, in cui gli veniva diagnosticata una grave patologia coronarica per la quale occorreva una rivascolarizzazione miocardica.

Esaminate le condizioni, i medici ritenevano che il trattamento più adatto fosse il bypass aorto-coronarico, pertanto il veniva sottoposto a breve a questo tipo di intervento.

Dopo alcuni mesi il paziente, iniziando a riaccusare i sintomi precedenti, si recava al Pronto Soccorso dell’ospedale Gamma, dove veniva diagnosticata l’occlusione di alcuni bypass impiantati in precedenza, ragion per cui si rendeva necessario un intervento di angioplastica e posizionamento di stent.

Il paziente, ritenendo sbagliata la scelta iniziale dell’intervento di bypass per la rivascolarizzazione miocardica, che aveva provocato ulteriori complicazioni, si rivolgeva al Tribunale domandando il risarcimento dei danni patiti sia alla struttura ospedaliera che aveva eseguito l’intervento, sia a quella dove era stato inizialmente sottoposto a cure.

Per verificare la presenza di eventuali profili di responsabilità medica, il giudice adito disponeva una consulenza tecnica d’ufficio, che veniva affidata a un collegio di esperti; questi ultimi, dopo aver analizzato la documentazione clinica e valutato la condotta dei medici, escludevano la sussistenza di condotte negligenti o imperite dei sanitari.

Soprattutto, veniva messo in luce che la scelta dell’intervento di bypass avesse rispettato le linee guida di allora e che le complicazioni sorte successivamente fossero da ritenersi prevedibili in questo tipo di malattia, e, dunque, non ascrivibili a un errore dei sanitari.

La pronuncia del Tribunale

La domanda di risarcimento del paziente veniva respinta dal Tribunale.

In particolare, il giudice di prime cure affermava che la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., delle condotte dolose o colpose degli esercenti la professione sanitaria, di cui si avvalga nell’adempimento della propria obbligazione, anche nel caso in cui non siano suoi dipendenti e non siano scelti dal paziente.

Per il Tribunale, presupposto di detta responsabilità è l’accertamento di una condotta colposa e di un nesso di causalità fra quest’ultima e il danno sofferto dal paziente, e il giudice può affermare l’esistenza del nesso causale anche in virtù di una prova che lo renda probabile, senza necessità di certezza al di là di ogni ragionevole dubbio.

Nella fattispecie esaminata, vista l’assenza di colpa in capo ai sanitari e la possibilità di complicazioni post intervento in quel tipo di patologia, veniva esclusa la sussistenza di una responsabilità risarcitoria.

In virtù di ciò, il Tribunale, nel rigettare la domanda del paziente, condannava quest’ultimo al pagamento delle spese di giudizio.

Avv. Giusy Sgrò

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