L’emendamento all’art. 3 del DL 44/2021 prevede il cosiddetto ‘scudo penale’ per medici e personale sanitario, stabilendo che i reati di omicidio colposo e lesioni colpose legati all’emergenza epidemiologica siano punibili solo in caso di colpa grave

Con 144 voti favorevoli, 25 contrari e 3 astensioni, il Senato ha approvato in prima lettura il decreto Covid (DL 44/2021) , che ora dovrà passare alla Camera per l’ok alla conversione in legge. Tra le principali novità introdotte, figura l’emendamento all’art. 3 che prevede l’introduzione del cosiddetto ‘scudo penale’ per medici e personale sanitario in servizio durante l’emergenza epidemiologica. I reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose compiuti da quelle categorie, quindi, “sono punibili solo nei casi di colpa grave”.

Nel definire il grado di gravità della responsabilità del professionista il giudice dovrà tener conto in particolare di tre fattori legati alla straordinarietà della situazione pandemica. In particolare, dovrà considerare: la “limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SarsCoV2 e delle terapie appropriate”, la “scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare” e “il minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato, impiegato per far fronte all’emergenza”.

Soddisfazione per il provvedimento è stata espressa dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo). Per il presidente Filippo Anelli, la norma rappresenta “una prima importante risposta ai bisogni della classe medica ed un omaggio ai colleghi deceduti, che si sono spesi per la comunità pur sapendo di operare quasi in condizioni di guerra”.

Lo scudo, sottolinea, che “varrà fino alla fine dello stato di emergenza Covid fissata al 31 luglio, rappresenta una garanzia per medici e professionisti sanitari, che potranno ora operare con maggiore serenità”.

Altro elemento importante, spiega, è che lo scudo penale “non riguarda solo l’atto della vaccinazione anti-Covid, come inizialmente previsto, ma è esteso a tutti i trattamenti che il medico effettua in relazione all’infezione Covid-19”.

Sul piano civile, precisa inoltre Anelli, “non si nega il risarcimento al soggetto leso, perché questa norma riguarda esclusivamente l’aspetto penale”.

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