Detenzione di marijuana: fermato prima di una festa, giusta la condanna

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detenzione di marijuana

Esclusa, sulla base di una serie di indizi precisi, gravi e concordanti, la mera detenzione di marijuana per uso personale

Era stato condannato in primo grado per il reato di detenzione di marijuana (circa 25 grammi), ai sensi dell’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990. La pronuncia era stata parzialmente riformata in sede di appello, con una diminuzione della pena a carico dell’imputato. Quest’ultimo, tuttavia, decideva di ricorrere per cassazione, per il tramite del proprio legale, eccependo in particolare il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla destinazione illecita della sostanza detenuta. A suo giudizio, non poteva avere rilevanza la mera circostanza che egli si stesse recando ad una festa, in assenza di elementi significativi di una destinazione allo spaccio.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 9931/2020, ha ritenuto il ricorso inammissibile.

Per i Giudici Ermellini, la motivazione della sentenza impugnata, che in modo conforme al giudizio di primo grado, aveva giustificato la statuizione di condanna del ricorrente per la detenzione illecita di stupefacente, riposava infatti su un apparato giustificativo adeguato e non manifestamente illogico e pertanto non censurabile in sede di legittimità. Il ricorrente piuttosto mirava ad avvalorare la tesi difensiva di un uso esclusivamente personale nella preclusa prospettiva di ottenere dalla Corte di legittimità un diverso apprezzamento di merito.

Quel che è sufficiente rilevare – chiariscono dal Palazzaccio – è che la prova della destinazione non esclusivamente personale della sostanza rinvenuta nella disponibilità del ricorrente è stata basata dai Giudice del merito su una serie di indizi precisi, gravi e concordanti, già ben evidenziati sin dalla sentenza di primo grado, costituiti dalle circostanze del fatto (l’imputato era stato sorpreso in strada con indosso nove bustine di stupefacente) e dalle stesse dichiarazioni rese dall’imputato in sede di convalida dell’arresto (secondo la sua versione, stava portando con sé tutta la scorta di stupefacente – comprata a mezzogiorno della stessa giornata per consumarla tre o quattro volte l’anno – ad una festa per “fumarla”).

Sulla base di tali elementi ragionevolmente e coerentemente alle evidenze esposte, la Corte di appello aveva escluso che si versasse nella ipotesi della mera detenzione di una scorta di stupefacente destinata al solo uso personale.

La redazione giuridica

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