Vittima di incidente: quando vanno rimborsate le spese di assistenza legale?

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Sono sempre dovute le spese di assistenza legale sostenute dalla vittima qualora il sinistro presenti particolari problemi giuridici, ovvero quando essa non abbia ricevuto la dovuta assistenza tecnica e informativa dal proprio assicuratore

Oggetto del giudizio era la responsabilità di un sinistro occorso nell’aprile del 2015 nella Capitale allorquando l’autoveicolo del convenuto investiva la ricorrente mentre stava effettuando una manovra in retromarcia. La vittima aveva affermato di aver subito lesioni personali e di aver sostenuto la spesa di 5.200 euro per effetto della “contusione al ginocchio destro e sinistro” constatata presso il P.S. di un nosocomio locale.

In primo grado l’adito giudice di pace aveva attribuito pari responsabilità ad entrambe le parti coinvolte. Contro tale sentenza la parte danneggiata ha proposto appello ritenendo errata la motivazione con la quale il giudice di prime cure aveva individuato nella sua condotta un concorso di colpa al 50%.

Il Tribunale di Roma (Sezione Tredicesima, sentenza n. 23543/2019) ha accolto il gravame sostenendo che, “in effetti, il materiale probatorio a disposizione del giudice di primo grado non consentiva di superare la presunzione di esclusiva responsabilità dell’auto, soprattutto a cagione del convergere delle regole di precauzione dettate dagli artt. 140 e 154, comma 1, lett. a) (“i conducenti che intendono eseguire una manovra … per fare retromarcia … devono assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi”; e comma 1, lett. c) (“i conducenti devono altresì,  … nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione, dare la precedenza ai veicoli in marcia normale”) del C.d.S.

La presunzione di responsabilità del conducente

Al riguardo è stato ricordato il consolidato orientamento della Corte di legittimità secondo cui “in materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all’art. 2054 comma 1, ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso di colpa del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (Cass. Sezione Sesta, n. 2241/2019), tanto è vero che “l’accertamento del comportamento colposo del pedone investito non è sufficiente per l’affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l’investitore vinca la presunzione di colpa posta a sua carico dall’art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l’anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta” (Cass. Sezione Terza, n. 8663/2017).

Il Tribunale di Roma (sentenza n. 23543/2019) ha pertanto dichiarato di non comprendere sulla base di quale elemento probatorio di senso opposto rispetto alla citata presunzione, il giudice di primo grado avesse configurato un concorso di colpa del danneggiato graduandolo nella misura del 50%. Invero l’esame del modulo CAI e del successivo verbale di pronto soccorso convergevano nel ritenuto senso dell’effettivo verificarsi dell’investimento e non offrivano margini per individuare una condotta colposa della vittima in termini di imprevedibilità e inevitabilità.

Per queste ragioni l’appello è stato accolto e il convenuto condannato a corrispondere alla vittima la somma di 1.238,50 euro quale differenza di quanto già riconosciuto in primo grado.

Parimenti è stato accolto il motivo con il quale l’appellante aveva dedotto la mancata corresponsione da parte del giudice di prime cure delle spese e compensi stragiudiziali, ai sensi del d.m. 55/14 e 37/18.

Il giudice dell’appello, al riguardo, ha evidenziato che per costante giurisprudenza deve riconoscersi la liquidazione in favore della parte vittoriosa delle spese sostenute pe l’assistenza professionale durante la fase stragiudiziale e di negoziazione per affrontare la trattazione del sinistro con la Compagnia d’assicurazione.

Ebbene, nel caso di specie, non vi era dubbio che la procedura necessitasse di una collaborazione esperta di un tecnico legale.

Al riguardo la Corte di Cassazione ha enunciato il principio secondo cui “le spese stragiudiziali, sia legali che di consulenza tecnica, hanno natura di danno emergente, liquidabili solo se non ritenute superflue”.

In detta pronuncia i giudici di legittimità hanno affermato il principio secondo cui “in tema di risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, l’art. 9, comma 2, del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, emanato in attuazione dell’art. 150, comma 1, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 il quale, per l’ipotesi di accettazione della somma offerta dall’impresa di assicurazione, esclude che siano dovuti al danneggiato i compensi di assistenza professionale diversi da quelli medico legali per i danni alla persona, si interpreta nel senso che sono comunque dovute le spese di assistenza legale sostenute dalla vittima perché il sinistro presentava particolari problemi giuridici, ovvero quando essa non abbia ricevuto la dovuta assistenza tecnica e informativa dal proprio assicuratore, dovendosi altrimenti ritenere nulla detta disposizione per contrasto con l’art. 24 Cost. e perciò da disapplicare, ove volta ad impedire del tutto la risarcibilità del danno consistito nell’erogazione di spese legali effettivamente necessarie” (Cass. Sezione Terza, n. 11154/2015).

La decisione

Ebbene, proprio alla stregua delle peculiari modalità del sinistro, della necessità insorte per il suo accertamento, della condotta prudente e dubitante della compagnia, il Tribunale ha escluso che la vittima si fosse “impropriamente o inopportunamente” avvalsa dell’attività di assistenza dello studio legale, donde le è stato riconosciuto il rimborso della somma dovuta per le pratiche stragiudiziali e delle negoziazione assistita che – come affermato dagli Ermellini -, “indipendentemente dalla nota spese dei legali, deve essere liquidata in ottemperanza degli artt. 1, 3 e 18 DM 55/2014 sulla scorta del valore della controversia ritenuta in sentenza attestandosi intorno al parametro minimo tabellare in ragione delle questioni trattate e dell’impegno richiesto”. Nel caso in esame, tali spese ammontavano a 850 euro, giustamente riconosciute alla ricorrente.

Avv. Sabrina Caporale

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