La sentenza di patteggiamento emessa in sede penale, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l’onere della prova, costituendo, invece, un indizio utilizzabile solo insieme ad altri elementi di prova

La Corte d’appello di Perugia aveva riformato la decisione di primo grado con la quale il Tribunale di Spoleto aveva ritenuto vincolante la sentenza di patteggiamento pronunciata per lo stesso fatto in sede penale, dichiarando l’esclusiva responsabilità dell’imputato anche in sede civile. I giudici dell’appello avevano mutato l’esito del processo riconoscendo la corresponsabilità della vittima nella causazione dell’incidente mortale.

Contro tale decisione, i congiunti della vittima hanno presentato ricorso per cassazione lamentando l’errata applicazione delle norme civilistiche e richiamando un precedente delle Sezioni Unite (n. 17289/2006) ove è stato affermato che “la sentenza penale di patteggiamento, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza, esonera la controparte dall’onere della prova”.

La corte territoriale – a detta dei ricorrenti – aveva contraddetto tale arresto giurisprudenziale non avendo ritenuto sufficiente la sentenza di patteggiamento pronunciata a carico del responsabile civile e avendo fondato il giudizio civile su altri elementi di prova raccolti, considerati prevalenti e idonei a superare la statuizione pronunciata in sede penale.

Ma la Corte di Cassazione (Terza Sezione Civile, ordinanza n. 7014/2020) ha rigettato il ricorso perché fondato su una precedente risalente nel tempo e ormai superato.

Di recente è stato, infatti, affermato che la sentenza di patteggiamento non inverte affatto l’onere della prova, ma costituisce un semplice “elemento di convincimento” apprezzabile dal giudice unitamente ad altri elementi di prova.

In particolare, la Cassazione ha chiarito che “poiché la sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p. è solo equiparata ad una pronuncia di condanna e, a norma dell’art. 445, comma 1-bis, c.p.p., non ha efficacia in sede civile o amministrativa, le risultanze del procedimento penale non sono vincolanti, ma possono essere liberamente apprezzate dal giudice civile ai fini degli accertamenti di sua competenza” (Cass. n. 26250/2011; Cass. n. 10847/2007; Cass. n. 6863/2003).

In seno a tale orientamento, si rinvengono decisioni che, pur qualificando formalmente la sentenza di patteggiamento un “mero indizio”, lo ritengono poi così rilevante da giungere ad affermare che “il giudice non può disattenderlo senza motivare” (Cass. n. 26263/2011; Cass. n. 23906/2007).

Il principio di diritto

Tuttavia, il Supremo Collegio ha ritenuto di dover condividere la regola secondo la quale “la sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l’onere della prova, costituendo, invece, un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall’art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l’inefficacia agli effetti civili (art. 444 c.p.p.) (Cass. n. 20170/2018).

Di tali principi di diritto aveva fatto corretta applicazione la corte d’appello che, evidenziando come il termine “tamponamento” utilizzato nel verbale di accertamento dei Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, non corrispondesse alla descrizione del sinistro, aveva ritenuto legittimamente di espletare una consulenza tecnica d’ufficio diretta a ricostruire, sulla base delle evidenze processuali, l’esatta dinamica dell’incidente e giungere, in tal modo ad un accertamento delle responsabilità aderente alla più attendibile ricostruzione di quanto accaduto; ed aveva, inoltre, motivato esaustivamente gli elementi che avevano consentito di superare l’attribuzione di totale responsabilità come conseguenza automatica del patteggiamento, non consentita, alla luce di una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie.

La decisione

In tal modo la Corte territoriale, applicando l’art. 2054 comma 2, c.c. ed il conseguente principio di concorsualità di entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro si era pienamente attenuta alle indicazioni giurisprudenziali sopra richiamate.

La Cassazione ha per questi motivi rigettando il ricorso affermando i seguenti principi di diritto: “a. la sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non ha efficacia di vincolo, non ha efficacia di giudicato e non inverte l’onere della prova; b. la sentenza penale di patteggiamento per il giudice civile non è un atto, ma un fatto; e come qualsiasi altro fatto del mondo reale può costituire un indizio, utilizzabile solo insieme ad altri indizi e se ricorrono i tre requisiti di cui all’art. 2729 c.c.

Avv. Sabrina Caporale

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