E’ inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione del patteggiamento in appello

A seguito della reintroduzione del cosiddetto patteggiamento in appello ex art. 599 bis cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, rivive il principio secondo il quale il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per taluna delle cause di cui all’art. 129 cod. proc. pen., posto che, a causa dell’effetto devolutivo, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, la cognizione del giudice di merito deve limitarsi ai motivi non rinunciati.

Lo ha ricordato la Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 722/2020 pronunciandosi sul ricorso di un uomo contro la sentenza con cui la Corte di appello, in parziale riforma della sentenza del G.u.p del Tribunale lo condannava per vari reati tra cui tentata violenza sessuale, violenza privata aggravata, danneggiamento aggravato, tentato omicidio aggravato, omissione di soccorso ed evasione.

L’uomo nello specifico, dopo aver stretto alle spalle e preso i capelli una prostituta, con cui si era incontrato, compiendo  “atti idonei e diretti in modo non equivoco a penetrarla analmente”, non riuscendo nel suo intento per la resistenza opposta dalla donna. Quindi l’aveva spinta contro una pianta e si era impossessato repentinamente dei suoi telefoni cellulari, costringendola ad omettere di chiamare le Forze dell’ordine. Poi, dopo aver distrutto un telefono cellulare della persona offesa, si era allontanato dalla sua abitazione. La donna si era posta in mezzo alla carreggiata per impedirgli di fuggire ed ottenere il denaro a lei dovuto, ma l’uomo non aveva rallentato la marcia e, con volontà, l’aveva colpita con la parte anteriore destra dell’autoveicolo, investendola volontariamente e cagionandole lesioni consistenti in numerose fratture pluriframmentarie e scomposte, giudicati guaribili in n. 40 giorni. Inoltre, dopo aver avuto piena coscienza di aver investito la parte offesa, non aveva ottemperato all’obbligo di fermarsi e prestare assistenza alla donna ferita. Infine, dopo essere stato arrestato e posto ai domiciliari, si era allontanato senza giustificato motivo e senza aver dato alcun avviso alle Forze di polizia incaricate dei controlli.

Nel ricorrere per cassazione l’imputato aveva eccepito il vizio di motivazione della sentenza impugnata perché il giudice di merito avrebbe mancato di offrire una sufficiente motivazione.

Ma la Cassazione ha chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello. Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599 bis cod. proc. pen. “non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione”.

La redazione giuridica

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