Non si riesce a comprende se sia meglio uccidere che procurare un macrodanno ad un soggetto. Indubbiamente si risparmia!

Ancora una sentenza di cui si fa fatica a comprendere la logica, con un risarcimento da minimo tabellare per gli eredi di una vittima di errore medico. Quando accadrà di leggere di un risarcimento da 300mila euro nel caso di una vittima di fatto illecito?

Parliamo certamente di una sentenza da appellare che così motiva la liquidazione, dopo aver rigettato ogni prova testimoniale sul rapporto affettivo ed esistenziale degli eredi della vittima:

“…Devono ritenersi, invece, legittimati tutti gli attori quanto alla richiesta di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, trattandosi di danno subito dagli stessi iure proprio, cioè indipendentemente dalla loro qualità di eredi.

…Devono ritenersi, invece, legittimati tutti gli attori quanto alla richiesta di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, trattandosi di danno subito dagli stessi iure proprio, cioè indipendentemente dalla loro qualità di eredi.

…Tale voce di danno non patrimoniale, infatti, consiste nel pregiudizio conseguente alla perdita di un prossimo congiunto, determinato dalla privazione e dal vuoto conseguente alla definitiva perdita del godimento del congiunto e dall’irreversibile distruzione di un sistema di vita basato sull’affettività, sulla condivisione e sulla quotidianità dei rapporti.

…Detto danno non deve essere considerato in re ipsa, ma va compiutamente descritto e allegato, provato e documentato facendo ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva circa l’esistenza e l’intensità del vincolo affettivo al momento dell’evento lesivo (cfr. Cass. n. 907/2018).

…Nella specie, deve ritenersi certamente che vi sia stata la lesione del legame parentale  in  conseguenza del decesso del marito… Ai fini liquidatori si ritiene di fare applicazione delle tabelle di Milano (come richiesto anche dagli attori in comparsa conclusionale sul presupposto della loro vocazione nazionale: ex multiis Cas 9367/2016; Cass 20895/2015; Cass 14402/2011), che disancorano la commisurazione del danno non patrimoniale risarcibile (comprensivo sia del danno morale soggettivo che di quello conseguente alla lesione del rapporto parentale) da ogni astratto riferimento a un ipotetico danno biologico del 100% subito dalla vittima pri, privilegiando essenzialmente il legame familiare tra la vittima pri e quelle secondarie, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e, in particolare, della sopravvivenza o meno di altri congiunti, della convivenza o meno di questi ultimi, della qualità e intensità della relazione affettiva familiare residua, della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta.

… In particolare si è proposto di liquidare il danno non patrimoniale per la morte del congiunto – comprensivo sia del danno morale c.d. soggettivo che dei pregiudizi conseguenti alla lesione del rapporto parentale – in misura compresa, per la perdita del coniuge o del genitore, tra € 165.960,00 ed € 331.920,00.

… In mancanza di allegazione e di prova dell’atteggiarsi concreto della relazione tra la vittima primarie e le vittime secondarie dell’illecito (non valendo i memoriali formati unilateralmente dagli odierni attori in epoca appunto successiva alla morte del proprio congiunto e contenenti dichiarazioni a sé favorevoli nella prospettiva per cui è causa), devono considerarsi, quali uniche circostanze emerse in giudizio, l’età di anni 68 della vittima primaria e l’età delle vittime secondarie al momento del fatto illecito, le modalità del decesso del congiunto, la relazione di coniugio di oltre 40 anni e la relazione di convivenza di tutti gli attori con la vittima primaria.

… Ciò posto, si ritiene equo riconoscere la somma di euro 200.000,00, all’attualità, a favore del coniuge e la somma di euro 170.000,00, all’attualità, a favore di ciascun figlio, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale conseguente alla morte di Giacinto, anche considerando il rilevante numero dei componenti del gruppo familiare residuo e dell’età adulta di tutti loro e della circostanza che possono supportarsi e confortarsi vicendevolmente e sempre considerando che gli attori non hanno dimostrato le specifiche effettive modalità della loro relazione con la vittima primaria…”.

Queste le considerazioni del Giudice che ci convincono che è meglio uccidere che procurare un macrodanno!

Quindi una moglie perde il marito dopo 40 anni di coniugio, i figli perdono un padre con il quale convivevano da sempre e il Giudice, dopo aver rifiutato di ammettere le prove testimoniali sul rapporto interpersonale tra i familiari, afferma che questi non hanno provato le specifiche effettive modalità della loro relazione!

E’ allora vero che la giustizia tra gli uomini è parziale e che la vera giustizia appartiene al “Cielo”. Non ho mai visto liquidare con le Tabelle di Milano un danno al massimo della forchetta e quindi ci si domada quando ne ricorrono i presupposti?

Sono veramente adeguate le Tabelle di Milano o sono i Giudici che non ne fanno un buon uso? Sul danno da morte sono meglio le Tabelle di Roma (come i Giudici della 13ma sezione sostengono) in quanto lasciano meno spazio ai giudicanti?

Rimango sempre più convinto che sia meglio uccidere che procurare un grave danno ad un cittadino e questo per due specifici motivi:

  1. Un danno biologico viene interpretato in maniera oggettiva grazie alle tabelle;
  2. Un grave danno biologico causa quasi sempre sofferenza e diminuita qualità della vita non solo della vittima primaria ma anche di quelle secondarie che spesso prendono quanto questo eccellente giudice ha liquidato agli eredi.

Che aberrazione, …meglio uccidere… meglio uccidere per pagare di meno un danno!

Dr. Carmelo Galipò

(Pres. Accademia della Medicina Legale)

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RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE: SONO SUFFICIENTI LE TABELLE MILANESI?

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