Nel delitto di tentata estorsione l’idoneità degli atti non va valutata con riferimento ad un criterio probabilistico di realizzazione dell’intento delittuoso, bensì in relazione alla possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l’agente si propone
La Corte di Appello di Napoli aveva confermato la condanna pronunciata a carico dell’imputato per il delitto di tentata estorsione.
Secondo l’accusa l’uomo aveva costretto la persona offesa a firmare la rinuncia alla gestione di un fondo, al fine di procurarsi l’ingiusto profitto dell’indennità conseguente alla procedura di esproprio in corso.
Per la difesa si trattava di un reato impossibile per mancanza di offensività dell’azione, posto che dalla contestata condotta minatoria e violenta, l’imputato non avrebbe potuto trarre alcun vantaggio in quanto l’indennità di esproprio spettava unicamente al proprietario del terreno che era persona diversa dalla parte civile.
La pronuncia della Cassazione
La Corte di Cassazione (Seconda Sezione Civile, sentenza n. 50733/2019) ha accolto il ricorso affermando che in materia di tentata estorsione l’idoneità degli atti non va valutata con riferimento ad un criterio probabilistico di realizzazione dell’intento delittuoso, bensì in relazione alla possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l’agente si propone, configurandosi invece un reato impossibile per inidoneità degli atti, ai sensi dell’art. 49 c.p., in presenza di un’inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato che sia assoluta e indipendente da cause estranee ed estrinseche, di modo che l’azione, valutata “ex ante” e in relazione alla sua realizzazione secondo quanto originariamente voluto dall’agente, risulti del tutto priva della capacità di attuare il proposito criminoso (Cass. sez. 6, sent. n. 17988 del 06/02/2018).
Nella fattispecie in esame, il gestore dell’attività esercitata sul fondo da espropriare era titolare esclusivamente di un diritto personale di godimento per lo svolgimento peraltro, di un’attività non avente carattere imprenditoriale senza alcuna possibilità di vantare pretese indennitarie, per cui il profitto del tentativo di estorsione non poteva essere costituito dall’indennità di esproprio.
Per queste ragioni, la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Napoli che dovrà riqualificare il fatto contestato nel diverso reato di violenza privata, ai sensi dell’art. 610 c.p.
La redazione giuridica
Leggi anche:
TENTATA ESTORSIONE ALLA SORELLA: LA CONDOTA RIPARATORIA ESTINGUE IL REATO





