Difetto del pedale dell’acceleratore del veicolo è alla causa del sinistro stradale (Cassazione Civile, sez. III, 07/04/2022,  n.11317).

Difetto del pedale dell’acceleratore: la Corte d’Appello di Napoli, in accoglimento del gravame interposto dalla Toyota Motor Italia, e in conseguente riforma della pronunzia del Tribunale di Napoli, ha respinto la domanda nei confronti della medesima in origine proposta dagli eredi della automobilista defunta per il risarcimento dei danni sofferti in conseguenza di sinistro avvenuto asseritamente a cagione del difetto del pedale dell’acceleratore.

I ricorrenti si dolgono che, con acritica motivazione per relationem alla sentenza del Giudice di prime cure, la Corte di Appello abbia ritenuto non fornita la prova del difetto del pedale dell’acceleratore, senza nemmeno effettuare “un ragionamento presuntivo che nella situazione di acquisizioni fattuali emersa nel giudizio di merito avrebbe potuto e dovuto svolgere”.

Le doglianze non colgono nel segno.

La responsabilità da prodotto difettoso ha natura non già oggettiva bensì presunta, in quanto prescinde dall’accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell’esistenza di un difetto del prodotto, e ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 120 (c.d. codice del consumo) incombe al soggetto danneggiato dare la prova del collegamento causale, non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno.

Una volta fornita tale prova, incombe sul produttore fornire la c.d. prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione, o che all’epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche.

Il CTU ha affermato di non avere riscontrato vizi o anomalie di alcun genere o difetto del pedale all’atto dell’ispezione……..: ” poter asserire che, all’atto dell’ispezione, l’assieme pedale acceleratore funzionasse correttamente, ma ciò non esclude la possibile avaria del pedale al momento del sinistro”… per cui non può “essere esclusa la possibilità del bloccaggio del pedale in particolari condizioni di esercizio, queste ultime… non note”.

Gli Ermellini evidenziano che l’ipotesi del CTU è stata dallo stesso ritenuta plausibile  perché: 1) la Toyota effettivamente avviò una campagna di richiamo di auto (tra cui quella della defunta) a causa di un problema al meccanismo pedale-acceleratore; 2) l’ausiliare non pote’ “esprimere un giudizio sull’usura del pezzo, in particolare se il bloccaggio del pedale potesse avvenire anche in presenza di usura minima e se particolari condizioni di usura ed ambientali possono condizionare il bloccaggio del pedale”… perché, al momento delle operazioni peritali, non erano “più reperibili gli assieme pedale con configurazione identica a quella di cui trattasi””, nell’impugnata sentenza la Corte di merito è quindi pervenuta a concludere che “entrambe le circostanze sub 1-2 non dimostrano affatto difetto del pedale dell’acceleratore e che l’incidente mortale si verificò a causa di questo difetto, piuttosto che per l’eccesso di velocità con cui la vittima affrontò la curva della strada (cfr. rapporto della Polizia Stradale in atti)”, sicché in mancanza della “prova del difetto, l’evento dannoso non può essere riportato causalmente ad esso”.

La Corte di Appello ha fatto piena e corretta applicazione del principio affermato da questa Corte in base al quale il Giudice che abbia disposto una CTU c.d. percipiente,  può anche disattenderne le risultanze, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU.

Ciò posto, risulta evidente che le doglianze dei ricorrenti, in realtà si risolvono nella mera inammissibile prospettazione di una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto preclusi alla Corte di Cassazione.

Il ricorso viene rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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