Respinto il ricorso di una commercialista, che svolgeva in concomitanza attività di lavoro dipendente, contro l’intimazione a pagare i contributi dovuti alla gestione separata presso l’Inps

“I dottori commercialisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie i quali, non avendo raggiunto la soglia reddituale che rende obbligatoria l’iscrizione alla Cassa del dottori commercialisti, alla stessa versino esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico, in quanto iscritti all’albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all’art. 2, comma 26, della I. n. 335 del 1995, secondo cui l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale” .

Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 12821/2020 pronunciandosi sul ricorso presentato da una donna contro la sentenza con cui la Corte di appello, in riforma della decisione di primo grado, le intimava il pagamento dei contributi dovuti alla Gestione separata Inps di cui all’art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, in relazione all’attività libero-professionale di commercialista svolta in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente per la quale era iscritta presso altra gestione assicurativa obbligatoria.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, la ricorrente deduceva che la fattispecie in esame fosse sovrapponibile ad altre fattispecie, quali quelle riguardanti i professionisti iscritti nell’albo degli ingegneri.

I Giudici Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto di non aderire ai motivi di doglianza proposti dalla dipendente, rigettandoli in quanto manifestamente infondati.

Dal Palazzaccio hanno rilevato come sia consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti – che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi – sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto “la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato l’art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica”.

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