Esiste il diritto alla prova in appello nelle ipotesi in cui l’espletamento sia stato ingiustamente o erroneamente negato in primo grado

Lo ha deciso la Corte di Cassazione in una vicenda di palese violazione del diritto alla prova dell’imputato, che per due gradi di giudizio ha visto negato il proprio diritto di difesa con la negazione dell’escussione dei testi a sua difesa

La vicenda

L’accusa era quella di omissione contributiva, per non aver l’imputato corrisposto le retribuzioni ai propri dipendenti
Nel corso del giudizio di primo grado il giudice adito, dopo l’escussione del teste dell’accusa, aveva pronunciato sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, ai sensi dell’art. 129 c.p.p. senza tuttavia, aver ascoltato i testi della difesa regolarmente ammessi.
In altre parole, il giudizio di primo grado si era svolto senza le prove della difesa; e, dopo l’impugnazione del P.M. alla sentenza di assoluzione, l’imputato si era trovato in appello senza aver potuto provare elementi fondamentali per la sua innocenza.
Dell’errore materiale se ne era accorto lo stesso giudice di prime cure, che nel provvedimento di trasmissione degli atti alla corte d’appello, lo aveva espressamente rilevato.
Cosicché, con una memoria depositata in appello, la difesa aveva presentato richiesta di escussione dei testi già ammessi in primo grado ma non esaminati. Per tutta risposta, la corte territoriale riformava la sentenza di assoluzione condannando l’imputato, senza, tuttavia rinnovare l’istruttoria dibattimentale e dunque ascoltare i suoi testi a difesa.

La decisione della Cassazione

Sulla vicenda si sono pronunciati i giudici della Suprema Corte di Cassazione, i quali hanno ritenuto fondato il ricorso, relativamente alla omessa rinnovazione della prova orale assunta in primo grado e sull’omessa assunzione di prove decisive richieste dalla difesa, relative alla dimostrazione dell’insussistenza del fatto di reato a suo carico.
A tal proposito, hanno fatto espresso richiamo ad un principio di diritto più volte espresso nella giurisprudenza di legittimità che ritiene l’esistenza del diritto alla prova in appello nelle ipotesi in cui l’espletamento di essa sia stata già negato in primo grado: “Il giudice di appello ha l’obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento quando la richiesta di parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, che non sia stato esercitato o per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio, o perché l’ammissione della prova ritualmente richiesta, sia stata irragionevolmente negata da quel giudice (Cass. n. 7197/2003).
La corte d’appello aveva, quindi, l’obbligo ai sensi dell’art. 603, comma 2 c.p.p. di rinnovare l’istruttoria dibattimentale nei limiti previsti dall’art. 495, comma 1 c.p.p.

La redazione giuridiche

 
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