Chi produce il dispositivo elettronico telelaser non può essere anche il soggetto che lo controlla e lo tara. Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Bassano del Grappa
Era stato multato per aver violato l’art. 14 del codice della strada oltrepassando i limiti di velocità. L’infrazione era stata rilevata tramite dispositivo elettronico telelaser.
L’automobilista, tuttavia, aveva deciso di impugnare il verbale. A suo avviso, infatti, non sussistevano prove sufficienti in relazione alla sua responsabilità. In particolare non era stato dimostrato il perfetto funzionamento dell’apparecchio di rilevazione della velocità, né tantomeno la sua omologazione e la sua taratura.
Il Giudice di Pace di Bassano del Grappa, con la sentenza n. 271/2017 ha ritenuto fondate tali argomentazioni, accogliendo l’opposizione proposta.
Il magistrato ha chiarito che, ai fini della legittimità della multa, tutte le apparecchiature tecniche devono essere sottoposte “a necessarie e periodiche verifiche e tarature”. In caso contrario “l’accertamento di infrazione è invalido” e la multa è da ritenersi illegittima. Un orientamento, questo, supportato sia dalla giurisprudenza di merito che da quella di legittimità.
Nel caso in questione, la documentazione presentata dall’Amministrazione comunale non appariva “idoneo a costituire valida prova dell’avvenuta taratura” del telelaser.
La taratura, infatti, era stata effettuata dalla stessa società che era anche proprietaria dello strumento. L’azienda, peraltro, non era nemmeno accreditata “presso il sistema nazionale di taratura”.
“Chi produce l’apparecchio non può essere anche colui che lo controlla e lo tara e cioè sia soggetto controllore e soggetto controllato”. Questo il principio espresso dal Giudice di Pace, che pertanto ha deciso di annullare il verbale contestato.
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