L’Agenzia delle Entrate emana una nuova circolare avente ad oggetto le e-fatture e, in particolare, gli effetti della trasmissione al Sistema di Interscambio con lieve ritardo
Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in risposta ai principali quesiti pervenuti dalle associazioni di categoria e dai contribuenti sulle e-fatture. Con la circolare n. 13/E, in particolare, l’Ente risponde ai dubbi relativi agli effetti della trasmissione delle fatture al Sistema di Interscambio con lieve ritardo. Il documento di prassi segue l’emanazione del Decreto legge n. 79 del 28 giugno 2018. Il provvedimento emanato dal Governo ha prorogato dal 1° gennaio 2019 l’obbligo di fatturazione elettronica delle cessioni di carburante presso gli impianti stradali di distribuzione.
Le disposizioni in tema di fatturazione elettronica – si legge in una nota – non derogano alla normativa che regola i termini di emissione dei documenti. Tuttavia in una fase di prima applicazione le fatture elettroniche inviate al Sistema di Interscambio con un minimo ritardo non saranno soggette a sanzioni. Ciò in considerazione del necessario adeguamento tecnologico e purché l’invio non pregiudichi la corretta liquidazione dell’imposta (d.lgs. n. 472/1997, articolo 6, comma 5-bis).
La Circolare chiarisce poi che, in caso di scarto di una fattura da parte del SdI, è possibile un nuovo inoltro nei cinque giorni successivi alla notifica di scarto. Le e-fatture, relative al file scartato, vanno nuovamente inviate tramite SdI con la data ed il numero del documento originario. Possono anche essere inviate con un nuovo numero e data, purché questi siano collegati alla precedente fattura, eventualmente tramite utilizzo di un registro sezionale. In ogni caso deve essere garantita la corretta liquidazione dell’imposta.
Vanno documentate con fattura elettronica tutte le operazioni effettuate tra soggetti passivi d’imposta “residenti o stabiliti” nel territorio dello Stato.
La Circolare n.13/E precisa, infatti, che in ambito comunitario l’Italia è stata autorizzata ad accettare come “fatture” documenti o messaggi solo in formato elettronico. Il tutto purché ad emetterli siano soggetti passivi “residenti o stabiliti” sul territorio italiano. L’obbligo invece non vale per i soggetti non residenti anche se “identificati” in Italia. Gli “identificati” potranno comunque decidere di ricevere una fattura elettronica.
È obbligatorio emettere fattura tramite il Sistema di Interscambio solo per chi opera nei confronti di una stazione appaltante pubblica. L’obbligo vige anche per chi è titolare di contratti di subappalto o riveste la qualifica di subcontraente.
L’Agenzia puntualizza invece che sono invece esclusi i contribuenti che cedono beni a un cliente senza essere direttamente coinvolti nell’appalto principale. E’ il caso di chi fornisce beni all’appaltatore senza sapere che utilizzo ne farà. L’obbligo, inoltre, non si estende ai rapporti in cui, a monte della filiera contrattuale, non ci sia un soggetto che faccia parte Pubblica Amministrazione. Per quanto riguarda i consorzi, il documento di prassi evidenzia come l’obbligo di fatturazione elettronica non si estenda ai rapporti consorzio-consorziate.
Infine, vanno documentate con fattura elettronica tutte le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione. Ciò facendo salvo il rinvio al 1° gennaio 2019 per le cessioni di carburante effettuate dagli impianti stradali di distribuzione. Di conseguenza, sono escluse dall’obbligo le cessioni di benzina e gasolio destinati, ad esempio, a imbarcazioni, aeromobili o veicoli agricoli di varia tipologia.
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