Dissesto dell’asfalto e mancata manutenzione del Comune

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Dissesto dell'asfalto e mancata manutenzione del Comune

Dissesto dell’asfalto e mancata manutenzione da parte del Comune, quale ente proprietario e custode delle strade (Tribunale Roma, sez. XIII, 22/04/2022, n.6109).

Dissesto dell’asfalto e responsabilità del Comune per la caduta sulla strada cittadina con la moto.

Il danneggiato cita a giudizio il Comune di Roma al fine di ottenere il ristoro del danno subito a seguito del sinistro verificatosi, a bordo del proprio motoveicolo, quando incappava nel manto stradale dissestato e deformato dalla presenza di una buca oblunga non segnalata, né transennata cadendo rovinosamente a terra.

Il sinistro provocava al motociclista “…frattura composta apice malleolare peroneale sx…” con prognosi di gg 20 s.c.

Il Comune si costituisce in giudizio chiedendo la chiamata della società addetta alla manutenzione di quel tratto di strada e nel merito contestava ogni addebito di responsabilità.

La dinamica del sinistro, osserva il Giudice, è confermata dalle testimonianze rese in udienza, e dal verbale redatto dai VVUU intervenuti sul posto che hanno constatato la presenza della buca ed hanno raccolto le dichiarazioni rese dai testi oculari.

Gli agenti della polizia locale intervenuti constatavano il dissesto dell’asfalto e la presenza di una buca di dimensioni stimate in 1m di lunghezza x0,50m di larghezza x30cm di profondità.

Pacifico, pertanto, che il motociclista è caduto effettivamente a causa del dissesto dell’asfalto determinato da una buca posta sulla carreggiata, non segnalata, né transennata e di dimensioni rilevanti, ed egualmente pacifica la sussistenza del nesso causale tra la mancata manutenzione della strada e il dissesto dell’asfalto.

Sui danni patiti dal motociclista, la CTU ha concluso per una invalidità permanente del 3%; incapacità temporanea assoluta: gg. 10;  incapacità temporanea relativa: gg. 40(al 50%).

Il danno biologico viene liquidato in euro 2.271,81 e la inabilità temporanea viene liquidata in euro 1.424,70. Riconosciute, altresì spese mediche documentate per euro 120,00.

Il Tribunale respinge, invece, la personalizzazione del danno non patrimoniale avuto riguardo al lievissimo grado delle lesioni permanenti.

La domanda dei danni materiali al motociclo, viene accolta solo parzialmente poiché mancante la documentazione fiscale inerente l’esborso per le riparazioni.

Conclusivamente, il Comune di Roma viene condannato anche al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 3.450,00, oltre accessori di legge, e di CTU.

Infine, la domanda di manleva proposta dal Comune di Roma nei confronti della ditta addetta alla manutenzione viene accolta. Infatti, nel contratto di appalto è prevista la manutenzione, sorveglianza e pronto intervento di determinate aree stradali, tra cui quella oggetto del sinistro di cui si discute, e pertanto la ditta di manutenzione viene condannata  a tenere indenne e manlevare il Comune per tutte le somme oggetto di condanna.

La redazione giuridica

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