Respinto il ricorso di una condomina contro la sentenza che le aveva negato il risarcimento dei danni patiti per una caduta causata dalla presenza di un dissuasore di parcheggi non visibile

Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 347/2020 pronunciandosi sul ricorso presentato da una donna che aveva agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno patito in conseguenza di una caduta nel cortile del condominio in cui risiedeva, causata dalla presenza di un dissuasore di parcheggi non visibile né segnalato.

In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto all’attrice una somma pari a circa 53 mila euro, ma la Corte di appello aveva accolto il gravame della società convenuta condannando l’appellata alla restituzione delle somme a lei versate in esecuzione della prima sentenza.

Nel ricorrere per cassazione la donna eccepiva che l’ostacolo che aveva causato l’incidente era da ritenere di per sé insidioso in quanto sito in terra e non visibile, anche in considerazione della sua collocazione in una parte del cortile quasi sempre in ombra. La ricorrente, inoltre, ricordava che l’art. 2051 del codice civile, in materia di danno cagionato da cosa in custodia, prevede una responsabilità oggettiva del custode, mentre la sentenza impugnata avrebbe finito col trasformare tale previsione in un’ipotesi di responsabilità per colpa.

La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto il ricorso privo di fondamento.

Gli Ermellini hanno evidenziato come il Collegio distrettuale, con un accertamento in fatto congruamente motivato e non suscettibile di ulteriore modifica in sede di legittimità, avesse affermato che il dissuasore di parcheggio causa dell’incidente non era un oggetto dotato di intrinseca pericolosità, che era visibile anche se non segnalato, che il sinistro si era verificato in orario di piena visibilità (le ore 19 di una giornata del mese di agosto) e che il luogo era ben noto alla danneggiata, che risiedeva da molti anni in quello stabile condominiale.

Dall’insieme di questi elementi il Giudice di secondo grado aveva tratto la conclusione per cui la caduta avrebbe potuto essere evitata ove la danneggiata avesse prestato “un’ordinaria cautela e diligenza nel transitare nei luoghi a lei non estranei”; con la conseguenza che il comportamento colposo della donna era stato considerato “unica causa efficiente nella determinazione dell’evento e del danno”.

La redazione giuridica

Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

La redazione giuridica

Frattura scomposta per una caduta nel parco giochi, si al risarcimento

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui