Respinto il ricorso del Comune contro la sentenza che lo condannava a risarcire i danni subiti da un bambino che aveva riportato una frattura scomposta dell’omero sinistro cadendo da una panca inclinata alta 1,20 metri
Mentre stava giocando all’interno di un parco era caduto da una panca inclinata che aveva un’altezza di 1,20 metri dal suolo, riportando la frattura scomposta dell’omero sinistro. Il padre del bambino aveva quindi agito in giudizio nei confronti del Comune, in qualità di gestore dell’area, per ottenere il risarcimento del danno subito dal minore.
La richiesta, respinta in primo grado, è stata invece accolta in appello con il riconoscimento alla parte attrice di una somma pari complessiva di 11.399 euro. La Corte territoriale ha osservato infatti che il Comune era custode della villa comunale all’interno della quale si era verificata la caduta;
Dall’espletata istruttoria era emerso poi che alla base dei giochi dai quali era caduto il piccolo vi era solo un prato di erba sintetica.
Al riguardo, il Giudice di secondo grado ha evidenziato come, secondo la normativa Uni En 1176 e 1177, la sicurezza all’interno dei parchi giochi debba essere realizzata calcolando il punto di possibile caduta e la sua distanza da terra. Nell’area in questione, la superficie di prato sintetico esistente in loco era adatta a tenere indenni i bambini dalle cadute verificatesi dall’altezza massima di un metro; nella specie, quindi, poiché il bambino era caduto da una panca ad un’altezza maggiore, il Comune avrebbe dovuto collocare sul posto un diverso materiale in grado di ammortizzare la caduta, materiale che pacificamente non c’era.
Non era stato dimostrato, del resto, alcun uso anomalo della struttura ed il padre era presente, per cui non gli poteva essere rimproverata alcuna omissione; d’altra parte il bambino, che aveva cinque anni all’epoca dei fatti, stava utilizzando uno strumento ludico assolutamente adatto alla sua età.
Il Comune ha deciso di impugnare la sentenza davanti alla Suprema Corte di Cassazione eccependo che l’accesso al parco comunale fosse consentito solo previa registrazione e rilascio della tessera di accesso al parco giochi, cui corrispondeva una polizza di assicurazione; nella specie, tale polizza non era stata rilasciata. Inoltre, non era stata dimostrata in alcun modo la situazione di irregolarità della panca dalla quale il bambino era caduto, riportando la frattura scomposta dell’omero sinistro, né la sussistenza di un qualche indizio di pericolosità; mentre, a giudizio della parte ricorrente, era evidente che un genitore che accompagni il figlio in un parco giochi con attrezzi dovesse avere presenti i pericoli che ciò comporta e non potesse invocare una situazione di pericolo presunto.
I Giudici Ermellini, tuttavia, con l’ordinanza n. 14166/2020 hanno ritenuto di rigettare il ricorso in quanto inammissibile.
Il Collegio distrettuale, infatti, era pervenuta alla decisione di condanna evidenziando il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza. Al proposito il ricorso non contestava alcun errore di diritto; il Comune si era limitato ad osservare che lo scivolo non era dotato di pericolosità intrinseca (punto irrilevante rispetto a quanto rilevato dalla sentenza) e che il padre avrebbe dovuto vigilare sul comportamento del bambino, senza tuttavia considerare che la sentenza impugnata aveva compiuto un accertamento sulla correttezza del comportamento del genitore, non più discutibile in sede di legittimità. Di conseguenza, essendo pacifico l’obbligo di custodia a carico del Comune ricorrente, rimaneva non superato l’accertamento compiuto dalla sentenza secondo cui il Comune non aveva dimostrato l’esistenza del caso fortuito, unico elemento che avrebbe potuto escludere la sua responsabilità.
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