La mancanza di prova del nesso causale si riferisce alla dimostrazione della dinamica e alla riferibilità della caduta alle caratteristiche della cosa, e non alla riferibilità dell’evento al caso fortuito o al fatto del terzo o a quello del danneggiato

Aveva evocato in giudizio l’amministrazione comunale, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla caduta su una scalinata, a causa di una intercapedine creatasi durante i lavori di allestimento del palcoscenico per una manifestazione tenutasi un mese prima.

L’attrice, nello specifico, riteneva responsabile il Comune, sia in quanto proprietario delle scale e relative pertinenze, sia per avere realizzato l’opera necessaria allo svolgimento dello spettacolo. Il convenuto si costituiva rilevando che l’evento si era verificato per colpa esclusiva della vittima e, in ogni caso, otteneva di chiamare in causa l’associazione culturale che aveva organizzato l’evento, per essere garantito da ogni pretesa. Quest’ultima, a sua volta, si costituiva chiedendo ed ottenendo di chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice.

In primo grado il Tribunale rigettava la domanda dell’attrice che presentava appello ritenendo erroneamente ignorati i fatti provati e per violazione dell’articolo 2051 c.c.(danno cagionato da cosa in custodia), apparentemente richiamato in premessa dal Tribunale, ma non applicato in concreto.

Anche la Corte territoriale, tuttavia, respingeva la pretesa della donna che decideva, dunque, di impugnare la sentenza di merito davanti alla Suprema Corte.

Secondo la ricorrente il Collegio distrettuale aveva disatteso le censure contenute nell’atto di appello riguardo alla mancanza della prova del nesso di causalità. La pericolosità, a suo dire, era invece immediatamente desumibile dai fatti accertati in corso di causa, ai quali andava aggiunto l’elemento dell’allestimento del palco nel quale non era segnalata l’esistenza delle intercapedini laterali.

La donna lamentava, inoltre, che il Giudice di secondo grado non aveva considerato che il rapporto di custodia non era oggetto di contestazione e avrebbe dovuto porre la responsabilità della caduta a carico del custode sul quale gravava l’onere della colpa esclusiva o concorrente del danneggiato. Tale prova non sarebbe stata fornita perché le fotografie esaminate dai giudici di merito risalivano ad un momento successivo al sinistro, mentre gli altri elementi addotti erano insufficienti.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 12418/2020 ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato.

I Giudici Ermellini hanno evidenziato come la mancanza di prova del nesso causale si riferisca alla dimostrazione della dinamica e alla riferibilità della caduta alle caratteristiche della cosa, e non alla riferibilità dell’evento al caso fortuito o al fatto del terzo o – come nel caso di specie – a quello del danneggiato.

Nel caso di specie, i giudici di merito avevano ragionevolmente argomentato individuando esclusivamente in tale ultima condotta la causa dell’evento; il giudice di appello aveva quindi fatto corretta applicazione dei principi affermati in materia dalla stessa Cassazione, secondo cui, “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, va valutata tenendo conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento – come nella vicenda esaminata – interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.

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