Accolto il ricorso di un automobilista contro il verbale di accertamento di violazione dell’articolo 142 comma 8 C.d.S., rilevata tramite autovelox Scout Speed in modalità dinamica
Aveva impugnato il verbale con il quale gli veniva contestata la violazione dell’articolo 142 comma 8 C.d.S., rilevata tramite autovelox Scout Speed in modalità dinamica. In particolare, l’automobilista deduceva, davanti al Giudice di Pace, la mancanza di motivazione in ordine alla non immediata contestazione, la mancanza di cartelli di preavviso, l’assenza di omologazione e di taratura dello strumento, la violazione delle norme dettate a tutela della riservatezza e del principio di uguaglianza.
Il giudice di prime cure, disattendendo le difese della Polizia Municipale, aveva annullato il verbale, ritenendo fondato il motivo relativo all’assenza di motivazione in ordine all’omessa contestazione immediata e quello relativo alla mancanza di cartelli di preavviso.
La decisione è stata confermata anche dal Tribunale di Reggio Emilia, pronunciatosi in sede di appello con la sentenza n. 511/2020.
Il Giudice di secondo grado ha evidenziato che la contestazione immediata imposta all’articolo 201 C.d.S. ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, svolgendo una funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa; e la limitazione del diritto di conoscere sùbito l’addebito può trovare giustificazione solo in presenza di motivi espressamente indicati nel verbale, conseguendo altrimenti l’illegittimità dell’accertamento e dei successivi atti procedimentali.v
Nel caso di specie, risultava “per tabulas” che il verbale di accertamento avesse dato atto che la violazione non era stata sùbito contestata in quanto “rilevata attraverso apparecchiatura omologata, la cui contestazione immediata non è necessaria come disposto dell’articolo 201 comma 1 bis lettera e) C.d.S.”.
Il Tribunale ha anche rilevato che il richiamato articolo 201 comma l bis legittima la contestazione differita a seguito di accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dalla Polizia Stradale, laddove essi “consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari”.
In sostanza, la contestazione differita è possibile ai sensi della norma invocata in tre diversi casi, ben diversi tra di loro ed addirittura alternativi l’uno all’altro: determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento; impossibilità di fermare il veicolo in tempo utile; impossibilità di fermare il veicolo nei modi regolamentari.
L’Amministrazione, nella specie, non aveva esplicitato il motivo per cui la contestazione non era stata effettuata immediatamente. Né poteva trovare accoglimento l’argomentazione proposta nell’atto di appello secondo la quale la mancata immediata contestazione sarebbe derivata sostanzialmente dalle caratteristiche dello strumento utilizzato e dalla sostanziale impossibilità di fermare il veicolo nell’immediatezza.
Lo Scout Speed – sottolinea il Tribunale – è notoriamente un autovelox che rende possibile l’istallazione anche all’interno dei veicoli della Polizia e che quindi può operare anche laddove l’automobile della Polizia stessa sia in movimento, e quindi è certamente ben possibile, in linea teorica, contestare la violazione nell’immediatezza.
Anzi, dall’esame degli atti era emerso addirittura che il rilevamento era stato eseguito proprio con lo Scout Speed utilizzato in modalità dinamica, cioè con il suo utilizzo sul veicolo in movimento della stessa Polizia Municipale; che il rilevamento, pur se i veicoli marciavano ovviamente in direzione opposta, era avvenuto in avvicinamento e non in un momento successivo al passaggio del veicolo, con la conseguenza che la violazione era stata accertata con fotografia frontale a distanza già prima dell’incrocio tra i veicoli; che l’infrazione era stata commessa in un tratto di carreggiata a doppio senso di circolazione, con scarso traffico e in orario diurno di primo pomeriggio, ciò che agevolmente avrebbe reso possibile una contestazione immediata.
Pertanto, non solo il verbale non indicava le ragioni della mancata contestazione immediata; ma addirittura le tre ragioni astrattamente possibili erano tutte e tre radicalmente escluse dalla dinamica concreta dell’accertamento così come ricostruito dalla stessa Polizia Municipale.
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