L’Istituto previdenziale interviene con alcune specifiche sulle modalità procedurali per la presentazione della domanda di assegno per il nucleo familiare

L’Inps, con una circolare del 22 marzo 2019, ha illustrato le nuove modalità di presentazione della domanda di Assegno per il Nucleo Familiare (ANF). La procedura interessa i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo. In particolare.
A decorrere dal 1° aprile 2019, infatti, le domande per la prestazione familiare, sinora presentate dai lavoratori interessati ai propri datori di lavoro utilizzando il modello “ANF/DIP” (cod. SR16), devono essere presentate direttamente all’INPS, esclusivamente in modalità telematica.
A tal fine sono previsti due canali. Il primo è rappresentato dal web, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it. In tal caso l’utente deve essere in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

L’alternativa è rappresentata dai patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

Nell’ambito dell’istruttoria vengono individuati gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti. Al cittadino richiedente vengono inviati esclusivamente gli eventuali provvedimenti di reiezione.
L’obiettivo della misura, oltre a garantire all’utenza il corretto calcolo dell’importo spettante, è quello di assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
In seguito alle richieste di chiarimento relative alle istruzioni procedurali per le modalità di presentazione della domanda l’Istituto previdenziale è nuovamente intervenuto con un messaggio (n. 1430 del 5 aprile 2019) in cui si precisa che “la domanda può essere presentata direttamente tramite il servizio telematico dedicato, oppure avvalendosi del servizio dei Patronati, non essendovi altri intermediari autorizzati”.
 
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