Domanda di risarcimento e prescrizione del diritto

0
Domanda-risarcimento-prescrizione-del-diritto

La Corte d’Appello di Catania ha confermato il rigetto della domanda di risarcimento avanzata dai familiari di un paziente deceduto contro l’azienda ospedaliera Garibaldi, per prescrizione del diritto. La decisione, impugnata in Cassazione, verte sull’applicabilità del termine quinquennale anziché decennale per la prescrizione del credito risarcitorio, inquadrato nell’ambito della responsabilità extracontrattuale. La Corte Suprema ha ribadito che l’assicuratore può opporre la prescrizione anche nell’interesse dell’assicurato, confermando l’estinzione del diritto al risarcimento e rigettando il ricorso.

Il caso

La Corte d’Appello di Catania ha confermato la decisione di primo grado che ha rigettato la domanda proposta dai congiunti del paziente per la condanna dell’azienda ospedaliera Garibaldi di Catania al risarcimento dei danni subiti, asseritamente riconducibili alla responsabilità dei sanitari dell’azienda ospedaliera Garibaldi. I giudici di Catania hanno richiamato la fondatezza dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla QBE International Insurance Limited, chiamata in garanzia dall’azienda ospedaliera convenuta, e hanno evidenziato che gli attori avessero per la prima volta rivendicato l’esercizio del proprio credito risarcitorio con l’atto di citazione introduttivo del giudizio, notificato alla controparte in data 02/07/13, a fronte del decesso avvenuto oltre cinque anni prima, con la conseguente maturazione del periodo prescrizionale quinquennale applicabile.

La vicenda finisce in Cassazione. Oggetto dell’impugnativa è la prescrizione del diritto dei congiunti, che ritengono applicabile il periodo prescrizionale decennale previsto dall’art. 2946 c.c., tenuto conto che il contratto di spedalità originariamente concluso dal paziente per la cura delle proprie patologie doveva ritenersi tale da esplicare i propri effetti obbligatori protettivi anche nei confronti dei suoi congiunti.

Il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria

La doglianza è errata e infondata (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 7 marzo 2025, n. 6139). Il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria, o il medico, non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, l’autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall’inadempimento dell’obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell’ambito della responsabilità extracontrattuale.

Questo significa che è corretta la decisione di entrambi i giudici di merito. A nulla rileva la circostanza della avvenuta rivendicazione per la prima volta del credito risarcitorio, da parte degli odierni ricorrenti, con la domanda di mediazione avanzata in data 07/06/12 (e non già con l’atto di citazione del 06/06/13) e, dall’altro, nella decorrenza del dies a quo della ridetta prescrizione, non già dal giorno del decesso, bensì da quello del provvedimento di archiviazione del procedimento penale avviato in relazione a tale decesso (nella specie adottato in data 05/02/08), dovendo ritenersi equiparabile il provvedimento di archiviazione all’emissione di una sentenza irrevocabile, in conformità a quanto previsto dall’art. 2947, co. 3, c.c.

Effetti dell’archiviazione e prescrizione

Qualora per un atto illecito, astrattamente configurabile come reato, sia intervenuto in sede penale un decreto di archiviazione, il giudice civile non può sovrapporre alla veste formale di tale provvedimento una valutazione sostanziale ed equipararlo a una sentenza di merito, con conseguente applicazione della seconda parte del comma 3 dell’art. 2947 c.c., poiché tale ultima norma non contempla l’archiviazione tra i presupposti che giustificano il regime ivi disciplinato.

Ergo, a prescindere dalla considerabilità della domanda di mediazione come primo atto interruttivo della prescrizione (nella specie inoltrata in data 07/06/12), non può ritenersi che la prescrizione sia decorsa a partire dal decreto di archiviazione del 05/02/08, ma dalla data di decesso del paziente. È dunque corretta la decisione nella parte in cui ha ritenuto interamente decorso il termine quinquennale di prescrizione.

Prescrizione e assicurazione della responsabilità civile

Aggiunge la S.C. che, secondo quanto stabilito dall’art. 2939 c.c., la prescrizione del diritto di credito può essere opposta, non solo dal creditore, ma anche da chiunque vi abbia interesse, qualora la parte non la faccia valere.

In materia di assicurazione della responsabilità civile (non obbligatoria), l’assicuratore dell’autore di un fatto illecito, quando sia chiamato in causa dall’assicurato, è legittimato a sollevare l’eccezione di prescrizione del diritto vantato dal terzo danneggiato che, se fondata, ha effetto estintivo del credito vantato dal terzo nei confronti dell’assicurato, quand’anche quest’ultimo l’abbia sollevata tardivamente.

La Cassazione specifica che a nulla rileva la circostanza che il terzo rivesta o meno il ruolo di un coobbligato solidale del debitore principale: l’assicuratore della responsabilità civile, infatti, subisce un effetto ‘riflesso e pregiudizievole’ nella propria sfera giuridica per effetto della permanenza del debito dell’assicurato-danneggiante verso il terzo danneggiato.

Se l’assicuratore, come è avvenuto nel caso di specie, viene chiamato in causa e partecipa al giudizio, negando non solo la validità e l’efficacia del contratto, ma anche la sussistenza di una responsabilità aquiliana in capo al proprio assicurato, si costituisce tra l’attore, il convenuto ed il terzo chiamato in causa un litisconsorzio necessario processuale, con la conseguenza che la statuizione di condanna dell’assicurato diviene opponibile anche all’assicuratore.

Anche in questo senso si palesa corretta la decisione del giudice nella parte in cui ha ritenuto estensibile, all’azienda ospedaliera indicata come danneggiante, l’eccezione di prescrizione sollevata dalla relativa compagnia assicuratrice.

Il ricorso viene integralmente rigettato.

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui