La Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di dare i domiciliari al padre se la madre non può occuparsi dei figli
La Corte di Cassazione con la sentenza n° 21966/2018 ha affrontato la questione dei domiciliari del padre nel caso in cui la madre non possa occuparsi dei figli.
Secondo gli Ermellini, l’assoluta impossibilità dell’assistenza da parte della madre deve interpretarsi nel senso che occorre tenere conto, da un lato, del necessario rigore imposto dalla eccezionalità della situazione.
Dall’altro, invece, dei diritti, costituzionalmente garantiti, all’uguaglianza dei membri della famiglia all’assistenza della prole, alla funzione rieducativa della pena.
La vicenda
Nel caso di specie, il ricorrente, condannato in via definitiva per il reato di cui all’art. 416bis c.p., si è rivolto al Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria invocando, ex art. 47-ter, comma 1-ter, lett. b), ord. pen., la concessione dei domiciliari come misura alternativa alla detenzione carceraria.
La richiesta dei domiciliari era finalizzata al poter assistere la prole di età minore essendo a ciò impossibilitata la moglie affetta da “disturbo dell’adattamento con ansia e depressione misto e disturbo dipendente di personalità”.
Il Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria ha rigettato l’istanza dell’uomo e su due presupposti.
Il primo era quello secondo cui il disturbo della moglie non fosse un elemento sufficiente per l’accoglimento della richiesta di misura alternativa.
Il secondo che, in ogni caso, la donna espletava regolare attività lavorativa e manifestava, quindi, adeguate competenze sociali.
Non solo.
Secondo i Giudici territoriali, il detenuto – durante l’osservazione intramuraria – aveva manifestato un indice di prognosi criminale tale da ritenere probabile la reiterazione di condotte penalmente rilevanti.
I difensori hanno fatto ricorso contro la decisione dei Giudici di Reggio Calabria.
Nel farlo, hanno rilevato una violazione di legge e un difetto di motivazione.
Inoltre, hanno affermato che la partecipazione ad associazione mafiosa non è da sola sufficiente a ritenere attuale il pericolo di reiterazione del reato.
Oltre a ciò, hanno aggiunto che il presupposto dell’assoluta impossibilità di assistenza alla prole da parte della moglie, non è escluso dalla sola circostanza che la donna svolga attività lavorativa.
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso di R.D, non senza chiarire la ratio della norma di cui all’art. 47-ter, comma 1-ter, lett. b), ord. pen., la cui introduzione è stata conseguente alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 215/1990.
Questa sentenza ha ravvisato una violazione dell’art. 31 Cost. laddove sussisteva l’originaria impossibilità per il detenuto padre di prole di età inferiore a dieci anni ad offrire alla stessa una adeguata assistenza nei casi in cui la madre sia a ciò impossibilitata.
I Giudici di legittimità hanno individuato i requisiti per la concessione della misura alternativa de qua.
Ebbene, da un lato, il limite di pena detentiva residua non superiore ai quattro anni. Dall’altro, l’esercizio da parte del detenuto della responsabilità genitoriale nei confronti della prole. Il tutto, però, contestualmente alla situazione di assoluta impossibilità della madre di fornire ai figli la necessaria assistenza morale e materiale.
La sentenza in commento è interessante in virtù del chiarimento che apporta in merito alla nozione di “assoluta impossibilità di assistenza” alla prole minore da parte della madre.
A questo riguardo, per concedere i domiciliari al padre, i supremi Giudici sostengono che occorra tenere conto di tre elementi distinti.
Il primo è il rigore imposto dalla eccezionalità della situazione. Il secondo sono i diritti costituzionalmente protetti all’uguaglianza dei vari membri della famiglia all’assistenza della prole. Infine, l’ultimo elemento è dato dalla funzione rieducativa della pena.
Stabilito ciò, i giudici affermano che l’assoluta impossibilità della madre ad accudire la prole non può essere intesa in modo rigido.
Nel caso di specie, la circostanza che la moglie del detenuto avesse svolto regolare attività lavorativa non poteva essere utilizzata come elemento da cui ricavare la capacità della donna ad accudire la prole.
In conclusione, per gli Ermellini si è in presenza di un “assoluto impedimento” ogni qualvolta il genitore non è in grado di garantire alla prole di minore età “adeguate capacità accuditive”.
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