Un titolo che può sembrare volgare ma che rappresenta in pieno il pensiero di chi scrive e che ogni tanto gode per le decisioni di un giudice che opera affinché la giustizia rappresenti il baluardo del cittadino danneggiato illecitamente.
I giochetti degli avvocati in causa miranti a giustificare la propria parcella debbono finire e il Giudice deve essere il tutore di una giustizia che dà speranza a chi le si rivolge.
Bello per i convenuti essere chiamati a una conciliazione e difendersi con gli avvocati della compagnia di assicurazione, perdere e poi, in giudizio, avanzare pretese di rinnovo di ctu per non aver partecipato al contraddittorio il terzo chiamato in causa (per l’appunto la compagnia di assicurazione).
Giochetto facile da portare avanti che quasi sempre non desta preoccupazione neanche al giudice che converte un 702bis (dopo un ricorso 696bis) rinnovando finanche la consulenza tecnica anche quando questa è fatta bene e dove il ctu ha dato comprensibili chiarimenti alle note critiche delle parti.
Chi di voi, avvocati e medici legali non direbbe: ecco un Giudice con le palle!
E basta con le meline e con le false facciate: utilizziamo alla lettera e sempre il codice di procedura civile quando all’art. 96 cpc prevede la fattispecie di “responsabilità aggravata” inquadrandola nella c.d. “lite temeraria”.
Tale norma non ha natura meramente risarcitoria ma sanzionatoria, come affermato dalla prevalente giurisprudenza di merito, traducendosi, dunque, in una sanzione d’ufficio.
Quale potrebbe essere la sanzione?
Il Giudice per quantificare la somma da liquidare (che dovrà essere equa) terrà conto dell’intensità dell’elemento soggettivo, la gravità della condotta di abuso del processo e l’incidenza della sua durata. E’ evidente che la malafede e la colpa grave devono necessariamente essere desunti da comportamenti specifici della parte processuale condannata.
Ritornando al caso in esame, se si legge attentamente l’ordinanza si potrà notare come il Giudice, con logica, razionalità e determinazione, dapprima invita nuovamente a mediazione le parti in quanto in quella già espletata non erano presenti tutti e specialmente il danneggiato e “avverte” le parti che, ricorrendo tutti i requisiti per giungere a una conciliazione, ove non vi giungano applicherà quanto recitato dall’art. 96 comma III.
In altre parole, spiega loro come sia possibile conciliare sui risultati della ctu del 696bis e li avverte che li “punirà” se non conciliano.
Insomma si legge quello che tutti i Giudici dovrebbero scrivere e decidere per qualificare la Giustizia come “giusta, veloce e deterrente”.

Dr. Carmelo Galipò

(Pres. Accademia della Medicina Legale)

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