In tema di indennizzo per emotrasfusioni infette il termine decadenziale decorre dal momento di conoscenza non solo della patologia ma anche della relativa eziologia

In tema di indennizzo spettante ai soggetti danneggiati da emotrasfusioni infette, trova applicazione il principio per cui il termine triennale per la presentazione dell’istanza in sede amministrativa non può decorrere prima che l’avente diritto abbia avuto conoscenza del fatto lesivo, ossia del danno con riferimento anche alla sua eziologia.

Lo ha ribadito la Cassazione con l’ordinanza n. 9239/2021, pronunciandosi sul ricorso di una cittadina che si era vista rigettare dai Giudici del merito la domanda di pagamento dell’indennizzo ex legge 210/92, proposta in quanto affetta da epatite post trasfusionale.

In particolare, ritenuta pacifica la conoscenza della patologia da parte della ricorrente in data 23.9.02 e considerata la domanda amministrativa del 28.8.07, la Corte territoriale aveva ravvisato il decorso del termine triennale ex articolo 1, co. 9, legge 238/97 (termine ritenuto congruo da Corte Costituzionale 342/2006) e la conseguente decadenza dall’assistita in relazione alla domanda della prestazione.

Nel ricorrere alla Suprema Corte, la donna eccepiva l’erronea individuazione del dies a quo del termine di decadenza, dovendo essere esso ancorato al momento di cognizione del nesso causale tra malattia e trasfusione e non al momento della scoperta della malattia, sicché il termine nella specie non era decorso, avendo avuto la ricorrente conoscenza del nesso causale solo nel febbraio 2005.

La ricorrente, inoltre, deduceva erronea applicazione del termine triennale decadenziale in luogo di quello decennale prescrizionale, essendo la patologia precedente l’entrata in vigore della legge predetta.

I Giudici Ermellini hanno esaminato preliminarmente quest’ultimo aspetto, avente ad oggetto l’individuazione del termine applicabile in relazione alla domanda della prestazione in questione e l’applicabilità del termine decadenziale previsto dalla legge 238/97.

Il motivo è infondato, in quanto anche alle patologie precedenti l’entrata in vigore della legge 238/97 si applica il termine triennale di decadenza.

La Cassazione, infatti, ha già chiarito che il termine triennale di decadenza per il conseguimento dell’indennizzo in favore di soggetti danneggiati da emotrasfusioni, introdotto dalla I. 25 luglio 1997, n. 238, si applica anche in caso di epatite postrasfusionale contratta prima del 28 luglio 1997, data di entrata in vigore della detta legge, con decorrenza, però, da questa stessa data, dovendosi ritenere, conformemente ai principi generali dell’ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina operi anche per le situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine resta fissata con riferimento all’entrata in vigore della modifica legislativa.

Così individuato il termine applicabile nel caso di specie, i Giudici di Piazza Cavour hanno rilevato che nella specie la ricorrente asseriva di aver avuto conoscenza della derivazione della HCV da emotrasfusione subita in passato (piuttosto che da contagio dal marito, come aveva per anni creduto) solo a seguito di accertamento medico del febbraio 2005. In relazione a ciò, il primo motivo di ricorso è fondato, posto che il termine decadenziale decorre dal momento di conoscenza non solo della patologia ma anche della relativa eziologia.

La redazione giuridica

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