Errata esecuzione di ernioplastica inguinale e asportazione del testicolo

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intervento di ernioplastica

Durante l’ernioplastica il paziente riporta una necrosi del testicolo che ne determina la necessaria asportazione a causa di errata compressione del funicolo spermatico (Tribunale di Crotone, sentenza n. 1144 del 28 dicembre 2020)

Il paziente cita a giudizio la Casa di Cura privata e i Medici onde vederli condannati al risarcimento dei danni conseguenti all’errato intervento di ernioplastica inguinale eseguito nel 2012 cui conseguiva “strozzamento inveterato del funicolo dx con necrosi testicolare”  e necessità di asportazione del testicolo destro e “disturbo misto ansioso -depressivo”.

La causa viene istruita attraverso CTU Medico-Legale.

Preliminarmente il Tribunale dà atto che la responsabilità gravante sulla struttura sanitaria è di carattere contrattuale -anche se la struttura è di natura privata- con la conseguente applicazione delle regole di ripartizione dell’onere probatorio.

Ovverosia, provati dal paziente la sussistenza ed il contenuto del contratto, se alla prestazione dell’attività sanitaria non consegue il risultato normalmente ottenibile in relazione alle circostanze concrete del caso, incombe sul Sanitario dare la prova del verificarsi di un evento imprevedibile e non superabile con l’adeguata diligenza che lo stesso ha impedito di ottenere.

La CTU ha evidenziato che: “in seguito all’intervento di plastica erniaria inguinale destra, il paziente riportava una necrosi del testicolo che ne determinava la necessaria asportazione (orchiectcomia)”……”tale situazione è stata determinata in sede operatoria dalla anomala compressione del funicolo spermatico “verosimilmente da troppo stretta sutura del Plug o della rete attorno al funicolo stesso”, compressione che creava una stasi venosa che impediva il corretto deflusso venoso dal testicolo”.

Il consulente, pertanto, conclude che “l’evento lesivo è causalmente riconducibile all’intervento eseguito presso la Casa di Cura convenuta, essendo insorti i disturbi a breve distanza di tempo dal giorno dell’intervento, tanto che lo stesso giorno, nel postoperatorio al paziente venivano somministrati antinfiammatorio ed analgesico e prescritto un antidolorifico, in assenza peraltro di patologie precedenti in grado di determinare tale situazione.”

Il nesso causale risulta pertanto accertato.

Inoltre, la CTU ha evidenziato che “sia la diagnosi, sia la decisione di procedere a plastica erniaria erano corrette” ……..”Allo stesso modo la tecnica chirurgica “open secondo Trabucco” prescelta era tra quelle di più comune applicazione”……..” l’intervento in esame non è scevro da rischi anche gravi e, proprio per questo va eseguito con precisione e prestando particolare attenzione agli elementi del funicolo che non devono essere lesi né strozzati nei punti di passaggio attraverso la rete o il plug, vanno anche maneggiati con delicatezza per prevenire edemi o infiammazioni postoperatorie”……..”una impropria esecuzione tecnica ha determinato l’anomalo strozzamento funicolare con ischemia testicolare.”

Oltre a ciò, il Consulente ha ritenuto censurabile anche la condotta post-operatoria tenuta dai Sanitari in quanto “la sintomatologia insorta subito ed il quadro clinico susseguente ed ampiamente suddescritto se ben valutati avrebbero potuto nei primi giorni postoperatori portare, con un reintervento che sbrigliasse il cingolo strozzante, al salvataggio del testicolo che già dopo 6 gg dall’intervento (visita del 18 Aprile) appariva ischemico (vedi ecodoppler) e quindi compromesso”.

Tale circostanza, peraltro, è confermata dal fatto che il paziente, successivamente, si rivolgeva ad altro specialista ed infine si sottoponeva ad intervento di asportazione del testicolo in necrosi presso l’Ospedale di Catanzaro.

Ne deriva che la patologia riportata dal paziente a seguito dell’intervento non può qualificarsi come una complicanza dell’intervento di ernia inguinale.

Al riguardo spetta infatti al Sanitario superare la presunzione che le complicanze siano state determinate da omessa o insufficiente diligenza professionale o da imperizia, dimostrando che siano state, invece, prodotte da un evento imprevisto ed imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico -scientifiche del momento, oltre all’adeguatezza delle tecniche scelte dal chirurgo per porvi rimedio.

In tal senso nessuna prova liberatoria è stata offerta dai Medici convenuti a giudizio.

Ne consegue che risultano ravvisabili in capo ai Sanitari profili di colpa nella incongrua esecuzione dell’intervento chirurgico e nella conseguente lesione provocata in sede operatoria.

Venendo alla quantificazione del danno il Tribunale, svolge una panoramica giurisprudenziale sulle voci risarcibili, con particolare riferimento al danno non patrimoniale in tutte le sue componenti.

Il CTU ha ritenuto un periodo di inabilità temporanea assoluta di 30 gg e parziale al 50% di ulteriori 15 gg e un maggior danno dato da postumi permanenti invalidanti nella misura del 5%.

Il disturbo ansioso lamentato dal danneggiato e la perdita della capacità lavorativa specifica non risultano sufficientemente provati.

La CTU ha specificato che “la capacità lavorativa allo stato attuale è intatta, sia per quanto riguarda quella specifica alla sua qualifica (Geometra) sia genericamente come lavoro manuale”.

Il danno biologico viene complessivamente liquidato per un totale di euro 7.155,06.

Inoltre, essendoci gli estremi del reato di lesioni colpose, compete al paziente anche il ristoro del danno morale in relazione alle sofferenze ed ai disagi complessivamente patiti,  tenendo conto di quanto affermato dal CTU in termini di ripercussioni psichiche delle lesioni che, sebbene non apprezzabili dal punto di vista di un danno biologico, risultando unicamente una “lieve sindrome ansioso -depressiva” non sfociata in patologia medicalmente accertata, appaiono indizi di una sofferenza e di un disagio non irrilevante.

Per tali ragioni il Tribunale aumenta l’importo complessivamente calcolato in euro 7.155,06 sino alla somma di euro 12.000,00 e condanna i convenuti anche al pagamento delle spese di lite e di CTU.

Avv. Emanuela Foligno

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