La complessità non è mera complicanza che può ricorrere in intervento di natura routinaria, salvo la prova del problema tecnico di speciale difficoltà (Cassazione civile, sez. III,  sentenza n. 25876 del 16 novembre 2020)

Un uomo conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Rieti l’Azienda sanitaria di Rieti chiedendo la condanna al risarcimento del danno nella misura di euro 1.032.785,82 conseguente alla patologia di sindrome amnesica anterograda residuata a coma ipoglicemico causata dall’errata somministrazione di insulina da parte dell’Infermiere.

Il Tribunale, previa CTU, accoglieva la domanda, condannando la convenuta al pagamento della somma di euro 262.600,00.

Avverso detta sentenza proponeva appello l’Azienda sanitaria e con sentenza del 29 marzo 2018 la Corte d’Appello di Roma rigettava l’impugnativa.

La Corte di merito osservava che il CTU, pur evidenziando difficoltà interpretative della crisi del paziente (il quale presentava un quadro compatibile con il coma iperglicemico), affermava: “sia che il paziente avesse versato in coma iperglicemico sia che avesse versato in coma ipoglicemico, comunque, in considerazione del comprovato coma ipoglicemico riscontrato presso l’ospedale, la somministrazione di insulina era apparsa una scelta errata, e che delle due l’una, o l’ipoglicemia era stata provocata da un eccessivo quantitativo di insulina o il coma era stato, fin dall’inizio, ipoglicemico e, di conseguenza, la terapia non adeguata”.

Inoltre l’ambulanza interveniva quando era già stata praticata l’errata somministrazione dio insulina dall’infermiere, in una situazione già compromessa e che l’appellante non aveva indicato in quale modo l’intervento avrebbe potuto interrompere il nesso di causalità.

Precisava, ancora la Corte, che un’eventuale corresponsabilità si sarebbe potuta accertare in separata sede, trattandosi di responsabilità solidale. E che, in relazione al concorso colposo del paziente accertato dal Tribunale nella misura del 20% per la dimenticanza del farmaco imputabile al paziente medesimo, un intervento terapeutico adeguato avrebbe potuto interrompere il processo patologico innescato dalla mancata assunzione del farmaco per colpa del paziente, mentre nella specie vi era stato un errore professionale, quanto meno per dosaggio terapeutico eccessivo, che non aveva interrotto il coma, prolungandolo fino al ricovero in ospedale, e che aveva perciò avuto un’efficacia diretta concausale nella produzione dell’evento.

L’Azienda sanitaria impugna in Cassazione eccependo che il danno andava escluso per colpa lieve e che l’infermiere della AUSL aveva tenuto una condotta del tutto coerente alla sintomatologia del paziente.

Tale doglianza non è fondata.

Il problema tecnico di speciale difficoltà, in base al quale la responsabilità del professionista è limitata alle sole ipotesi di dolo o colpa grave, ricomprende non solo la necessità di risolvere problemi insolubili o assolutamente aleatori, ma anche l’esigenza di affrontare problemi tecnici nuovi e di speciale complessità.

Nel campo medico tale complessità non è identificabile con la mera complicanza che può ricorrere in intervento di natura routinaria, salvo la prova da parte del sanitario della presenza del problema tecnico di speciale difficoltà.

Come evidenziato dalla CTU, una compatibilità con il coma iperglicemico, non è suscettibile di qualificazione nei termini di problema tecnico di speciale difficoltà, apparendo piuttosto una complicanza insorta nel corso dell’intervento. Nello specifico “La mera difficoltà del quadro sintomatologico non pare di per sè capace, in mancanza di altre circostanze, di ascendere allo stadio del problema tecnico di speciale difficoltà”.

Il Giudice di merito ha valutato correttamente come errata la somministrazione di insulina in modo indipendente dall’interpretazione della crisi del paziente, avendo precisato che “delle due l’una, o il coma ipoglicemico, in cui il paziente versava al momento dell’ingresso nell’ospedale, era stato provocato da un eccessivo quantitativo di insulina o il coma era stato, fin dall’inizio, ipoglicemico e, di conseguenza, la terapia non era stata adeguata”.

Conseguentemente, reputando la sintomatologia compatibile con un corna iperglicemico,  il quantitativo di insulina somministrato è stato eccessivo.

Il secondo motivo di impugnazione, inerente il fatto che la condotta antecedente l’intervento dei sanitari abbia rappresentato un mero antecedente della ragione terminale del danno, viene ritenuto inammissibile.

Difatti, tale doglianza attiene al giudizio di fatto in ordine all’esistenza del rapporto di causalità e l’accertamento dell’esistenza del nesso eziologico spetta al Giudice di merito.

Il terzo motivo, inerente il mancato scomputo della parte di danno formatasi prima del sopraggiungere dell’autoambulanza e conseguente mancata applicazione del danno differenziale è anch’esso inammissibile.

Si discorre di danno differenziale laddove un sinistro sia idoneo ad aggravare i postumi residuati da un precedente sinistro, avente causa umana o naturale.

Si tratta di danno evento che sopravviene ad altro evento peggiorando lo stato di salute del danneggiato, ciò esula dalla decisione impugnata che non ha trattato la differenza fra uno stato antecedente ed uno stato successivo di salute, ma il ciclo causale dell’unico evento di danno, rispetto al quale  è stato accertato il contributo causale del danneggiato nella misura del 20%.

Il ricorso viene quindi integralmente rigettato e la Corte condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

Avv. Emanuela Foligno

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