Gli utenti della strada devono tenere un comportamento prudente e verificare che il manto stradale non presenti pericoli per la guida
I congiunti di un ciclista deceduto a seguito di una caduta sulla strada citano a giudizio il Comune custode della strada onde vederne accertata e dichiarata la responsabilità dell’evento.
L’uomo, mentre si trovava a bordo della sua bicicletta, in occasione di un’escursione con una decina di ciclisti, perdeva il controllo a causa di una buca nel manto stradale ed andava a collidere con la parte sinistra della propria bicicletta contro l’autovettura OPEL ZAFIRA proveniente dal senso di marcia opposta.
Nel tratto di strada interessato dal sinistro vi era un avvallamento dal margine destro verso il centro per mt 1,702 e lunghezza di mt 3,10.
In seguito all’impatto al ciclista veniva riscontrato uno stato di GCS (Glascow Coma Scale) pari a 4 – presenza di lesioni celebrali gravi –, plurime emorragie diffuse e fratture scomposte della clavicola e del corpo della scapola destra nonché la frattura pluriframmentaria dell’omero destro.
In data 19/01/2016, veniva riscontrato idrocefalo tetraventricolare cui seguiva intervento chirurgico di posizionamento di derivazione ventricolo – peritonealee drenaggio pleurico per versamento.
In seguito alla degenza presso il reparto di Rianimazione sino al 21/01/16, il ciclista veniva trasferito presso il reparto di neurochirurgia e, in data 27/01/16, presso l’unità operativa di Neuroriabilitazione in uno stato di incoscienza, meramente vegetativo.
Dopo 3 mesi le condizioni risultavano: “totale dipendenza nei cambi posturali al letto, nei trasferimenti letto – carrozzina ed in tutte le attivita’ di base della vita quotidiana; incapacita’ di interloquire e relazionarsi in modo appropriato, neppure tramite l’ausilio di strumenti informatici e a compiere atti di cui intende il valore giuridico (…) ricoverato, a far tempo dal 27/01/16 in stato vegetativo in esiti di politrauma della strada con plurimi focolai intraparenchimali, ESA, emorragia intraventricolare, anossia cerebrale da ACC, idrocefalo tetra ventricolare sottoposto a DVP, frattura di clavicola, scapola e omero destro”.
Nell’agosto 2016 veniva dimesso con la seguente diagnosi: “Polmonite basale sinistra complicata da sepsi da Candida glabrata, tropicalis e parapsilosis; infezione delle vie urinarie da Enterococcus faecium; iposodiemia ed ipokaliemia lievi, malattia renale stadio III, esiti da emorragia cerebrale posta traumatica condizionante grave compromissione neurologica; ipertensione arteriosa essenziale; ipotiroidismo in terapia sostitutiva. Portatore di PEG, tracheostomia, catetere venoso centrale, derivazione ventricolo – peritoneale e catetere vescicale che non e’ stato possibile rimuovere o sostituire data la precarieta’ delle condizioni cliniche. Nonostante la terapia antibiotica ed antifungina non si assisteva alla negativizzazione degli indici di flogosi: quadro clinico giudicato in progressivo graduale decadimento con compromissione progressiva della funzionalita’ renale, sviluppo di edemi declivi per cui e’ stata avviata terapia diuretica ed ulteriore aggravamento del quadro neurologico gia’ compromesso all’ingresso in reparto, per cui, in accordo con i familiari, si decideva di avviare percorso di palliazione”.
Nell’ottobre 2016 seguiva il decesso.
La causa viene decisa dal Tribunale di Pavia (sez. III, sentenza n. 1076 del 11 novembre 2020) e istruita attraverso CTU tecnica e Medico-legale e prove testimoniali.
La CTU tecnica non chiarisce appieno le cause dello sbandamento della bicicletta e conseguente invasione della corsia opposta, mentre le dichiarazioni testimoniali confermano il dissesto del fondo stradale.
Il Tribunale considera fornita la prova dell’effettivo rapporto di custodia tra il Comune convenuto e la strada luogo del sinistro.
Pacifica, inoltre, la presenza del grave dissesto stradale, sia dalle fotografie prodotte, che dalla relazione di PG.
Particolarmente significativa ritiene il Tribunale la dichiarazione resa dall’Amministratore del Comune nella parte in cui ha dichiarato “circa 15 giorni prima dell’evento si era discusso di stanziare fondi per sistemare le strade, ma non era stato deliberato in consiglio Comunale di Montescano perche’ le strade erano state ritenute in ordine. Il giorno stesso ho fatto i rilievi dello stato della strada e avevo scritto anche ai giornali. Il giorno dopo hanno disposto il ripristino della strada, per quanto a mia conoscenza era una strada intercomunale, tanto che il Comune di Montescano aveva provveduto a mettere a posto la buca. Dopo il sinistro si passavano la responsabilita’ fra Comune e Provincia. L’evento e’ avvenuto nel nostro Comune (…) erano buche lunghe quasi un metro, erano ben evidenti ad occhio nudo”.
Da tali circostanze emerge la prova del nesso eziologico fra il lamentato dissesto e il sinistro e per contro, il Comune non ha fornito la prova del caso fortuito, ma che nel comportamento del ciclista risulta un profilo di colpa in quanto non ha adeguato la propria condotta di guida alle esigenze di luogo e di tempo.
Al riguardo viene precisato che gli utenti della strada devono tenere un comportamento prudente e verificare che il manto stradale non presenti pericoli per la guida.
Quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo di per sè ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno, “esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l’incidenza della colpa del danneggiato ogni qual volta esso abbia contribuito all’eziologia del fatto dannoso.”
Tale regola si applica anche ai casi di responsabilità oggettiva per custodia della strada in quanto il comportamento colposo dell’utente danneggiato può concorrere a cagionare l’evento e deve essere valutata la sua idoneità a diminuire, in proporzione dell’incidenza causale, la responsabilita’ della P.A.
Il Tribunale ritiene che il ciclista abbia contribuito a causare il danno nella misura del 30%, poiché avrebbe potuto valutare se fermarsi, accostarsi verso il ciglio della strada considerato il dissesto stradale e la prossimità della curva.
Inoltre, dalle dichiarazioni del conducente dell’autovettura è emerso che il ciclista stesse tenendo lo sguardo verso terra – probabilmente proprio per la sconnessione del terreno – e non verso la direzione di percorrenza, elemento ulteriore da cui viene desunta la condotta in parte colposa del ciclista.
Ciò acclarato, riguardo la domanda di danno da perdita parentale il Tribunale osserva adeguatamente provato l’intimo e stretto rapporto degli attori con il danneggiato deceduto.
Viene fatto riferimento ai parametri indicati dalle Tabelle del Tribunale di Milano, privilegiando il legame familiare tra la vittima primaria e la vittima secondaria e tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, la convivenza, l’intensita’ del vincolo familiare, la sopravvivenza o meno di altri congiunti.
Alla moglie viene liquidato l’importo di euro 284.394,30 e al figlio convivente l’importo di euro 235.360,80.
Riconosciute le richieste di danno emergente per euro 1.890,00 in favore della moglie ed euro 4.380,00 in favore del figlio relative alle spese mediche per il sostegno psicoterapeutico resosi necessario per l’elaborazione del lutto.
In ordine alla domanda di danno terminale il Tribunale ricorda che deve distinguersi fra danno morale terminale e biologico terminale laddove, il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l’ineluttabile approssimarsi della propria fine, mentre il secondo, consiste nel pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione.
La prima voce non è risarcibile in quanto il ciclista giungeva presso l’ospedale già in stato di coma che perdurava sino al decesso.
E’ risarcibile, invece, il pregiudizio alla salute inerente l’inabilità temporanea che è perdurata per 289 giorni, per l’importo di euro 42.483,00.
Gli importi liquidati vengono ridotti del 30% a titolo del concorso di colpa del ciclista.
Le spese di lite vengono poste in capo al Comune.
Avv. Emanuela Foligno
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