Il risarcimento per l’errato posizionamento di protesi dentarie deve essere parametrato tra la situazione scaturita dal fallimento della vicenda contrattuale ed il vantaggio che il contratto autorizzava a trarre

“ll quantum del danno da risoluzione va identificato nel c.d. interesse positivo, ossia l’interesse all’effettiva attuazione del programma negoziale, poiché, se è vero che la risoluzione elimina con effetto retroattivo il contratto, essa non elimina l’inadempimento da cui deriva un danno, da intendersi anche nella sua componente pretensiva”. In tal senso si è espresso il Tribunale Rimini, Sent. del 26-02-2021- RG 4093/2017

L’interessante decisione ha anche chiarito che: “E, tuttavia, nella perimetrazione del danno risarcibile non potrà tenersi conto del valore della prestazione, poiché essa di certo non è più dovuta, considerato, peraltro, che attivato il rimedio restitutorio, alla parte fedele viene restituita la controprestazione. Il risarcimento del danno dovrà allora essere parametrato alla differenza tra “la situazione scaturita dal fallimento della vicenda contrattuale ed il vantaggio che il contratto autorizzava a trarre”. Più in chiaro, il danno che residua a seguito della risoluzione deve essere parametrato all’interesse positivo, ovvero al complessivo assetto di interessi che sarebbe risultato dall’esatto adempimento del contratto, detratta però, la prestazione, poiché il suo valore viene ‘neutralizzato’ per effetto delle reciproche restituzioni: essa non è più dovuta perché l’altra parte ha ricevuto in restituzione la propria controprestazione”.

Il paziente si rivolge al Tribunale chiedendo la risoluzione del contratto intercorso con il Dentista e lo Studio medico convenuti per inadempimento, con conseguente restituzione del corrispettivo versato, nonché il risarcimento del danno conseguente all’errato posizionamento di impianti, da liquidarsi alla stregua delle risultanze dell’ATP, che quantificava le spese prevedibili per il rifacimento della protesi dentaria e indicava la percentuale di invalidità temporanea dell’attore, in relazione al tempo perduto per inutili sedute dall’Odontoiatra convenuto.

Si costituisce in giudizio l’Odontoiatra chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in manleva della propria Compagnia assicuratrice e deducendo la carenza di legittimazione passiva.

Si costituisce in giudizio lo Studio medico deducendo l’inopponibilità della CTU eseguita in ATP al quale non aveva partecipato.

Il Tribunale ritiene fondata la domanda avanzata dall’attore.

Preliminarmente, viene distinta la posizione giuridica della Clinica e dell’Odontoiatra e il Tribunale osserva che in ossequio alla caratterizzazione binaria che la responsabilità medica ha assunto a seguito dell’introduzione della Legge Gelli-Bianco – nell’ambito della quale la responsabilità della struttura sanitaria resta attratta sotto l’egida dell’art. 1218 c.c., mentre quella del singolo professionista ricade nell’ambito di operatività dell’art. 2043 c.c., salva la prova dell’assunzione di uno specifico impegno contrattuale – viene affermato che abbia natura contrattuale la responsabilità della Clinica, con cui è stato concluso il contratto, che ha poi affidato la materiale esecuzione dell’incarico all’Odontoiatra convenuto.

Chiarito ciò, ai fini del riparto dell’onere probatorio l’attore deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante.

Tale regola generale trova applicazione sia nei casi di domanda di risarcimento del danno, sia nei casi di domanda di risoluzione, gravando, in ogni caso, sul debitore l’onere di provare l’esatto adempimento o l’impossibilità della prestazione.

L’attore risulta avere assolto il proprio onere probatorio, avendo dimostrato il rapporto contrattuale con la struttura, e avendo analiticamente allegato l’inadempimento, costituito dalla non corretta esecuzione dell’intervento di posizionamento delle protesi dentarie, segnatamente il difetto di costruzione delle stesse, a causa del sovradimensionamento dei manufatti.

Per contro, la Clinica non ha dimostrato, nè allegato, l’esatto adempimento della prestazione cui era tenuta, limitandosi ad eccepire di aver assunto un’obbligazione di mezzi e non di risultato, distinzione ormai pacificamente superata dalla giurisprudenza.

La CTU svolta nel procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo, utilizzabile anche nei confronti della Clinica, ha chiarito che le protesi non sono state correttamente realizzate, con conseguente accumulo di cibo tra i denti, affaticamento dei muscoli masticatori e difficoltà di pronuncia, ciò che ha determinato gli ulteriori disturbi lamentati dal paziente e relativi a insonnia, cefalea, mal di schiena e stipsi.

La non corretta realizzazione dei manufatti protesici costituisce di per sé grave inadempimento dell’obbligazione assunta dalla struttura convenuta, che, in buona sostanza, era contrattualmente tenuta a fornire una protesi realizzata e impiantata secondo le regole dell’arte, idonea a consentire il normale espletamento della funzione masticatoria e dell’eloquio, ed invece ha posizionato delle protesi sovradimensionate, che devono essere sostituite e che, oltre a non consentire la corretta masticazione e la pronuncia di alcune lettere, hanno addirittura creato disturbi ulteriori al paziente.

Di talchè è ampiamente giustificato il mancato pagamento del saldo da parte del paziente odierno attore, che aveva già versato un significativo acconto di euro 30.000,00, a fronte di un manufatto gravemente viziato.

Ergo, il grave inadempimento della Clinica, così accertato, impone la risoluzione del contratto concluso tra l’attore e la stessa.

L’attore, inoltre, invoca il risarcimento del danno derivante dall’inadempimento, che quantifica in relazione ai costi per il rifacimento degli impianti come stimati dal CTU, al corrispettivo versato alla clinica e all’inabilità temporanea accertata dal CTU.

Per quanto riguarda la ripetizione della somma corrisposta, il Tribunale osserva che la domanda è pacifica e accoglibile in considerazione della risoluzione del contratto.

Riguardo, invece, le ulteriori domande inerenti i costi prevedibili di nuove protesi e il periodo di inabilità temporanea, il Tribunale sottolinea che il riconoscimento della tutela risarcitoria deve tenere conto dell’attivazione del rimedio risolutorio richiesto.

La risoluzione del contratto per inadempimento fa salvo il risarcimento del danno.

Più in particolare, si tratta di un risarcimento complementare, che – a differenza del risarcimento sostitutivo di cui all’art. 1218 c.c. – non comprende l’equivalente monetario della prestazione, perché essa viene attribuita in natura, nel caso dell’azione di adempimento, e non è più dovuta, nel caso della risoluzione (nell’ambito della quale le pretese relative alle prestazioni parzialmente eseguite si giocano sul piano delle restituzioni, senza entrare nel risarcimento).

Conseguentemente, pacifico che il risarcimento è complementare alle tutele contrattuali, esso deve elidere le conseguenze pregiudizievoli ulteriori della violazione dell’impegno negoziale, ovverosia quelle che residuano dopo l’attivazione di esse.

In tale ottica, considerato che il contratto dell’attore è stato risolto sorge il diritto dello stesso a vedersi restituita la somma di euro 30.000,00 corrisposta alla Clinica, occorre però chiedersi quale pregiudizio residua.

Al riguardo vi sono due indirizzi di pensiero.

Secondo un orientamento minoritario, il risarcimento comprende il solo interesse negativo, dunque il danno per essere stato coinvolto in una contrattazione fallita, sul rilievo che il contratto è venuto meno retroattivamente con la risoluzione, di tal ché la parte non può pretendere l’assetto di interessi che da quel contratto derivava.

Secondo altro orientamento, che il Tribunale condivide, il quantum del danno da risoluzione va identificato nel c.d. interesse positivo, ossia l’interesse all’effettiva attuazione del programma negoziale, poiché, se è vero che la risoluzione elimina con effetto retroattivo il contratto, essa non elimina l’inadempimento da cui deriva un danno, da intendersi anche nella sua componente pretensiva.

Allora, il risarcimento dovrà allora essere commisurato alla differenza tra “la situazione scaturita dal fallimento della vicenda contrattuale ed il vantaggio che il contratto autorizzava a trarre” (in tal senso Cass. 8510/2014).

In altri termini, il danno che residua a seguito della risoluzione deve essere parametrato all’interesse positivo, cioè al globale assetto di interessi che sarebbe risultato dall’esatto adempimento del contratto, detratta però, la prestazione, poiché il suo valore viene “neutralizzato” per effetto delle reciproche restituzioni: essa non è più dovuta perché l’altra parte ha ricevuto in restituzione la propria controprestazione.

Conseguentemente viene ritenuto che -accolta la domanda di risoluzione – l’attore ha diritto alla restituzione del corrispettivo pagato alla clinica convenuta e al risarcimento del danno, che però non comprendere i costi per il rifacimento delle nuove protesi, in quanto un manufatto immune da vizi e difetti costituisce la prestazione, che a seguito della risoluzione non è più dovuta.

Difatti, i costi per nuove protesi sono inerenti, non al danno, ma alla prestazione, cui si era obbligata la clinica e che, a seguito della risoluzione, non è più dovuta.

La mancata esecuzione della prestazione è compensata dalla restituzione della controprestazione (appunto il corrispettivo).

Rimane, dunque, da valutare esclusivamente il danno ulteriore patito dal paziente a causa delle protesi viziate.

Il CTU ha affermato che i disturbi dell’attore – accumulo di cibo tra i denti, affaticamento dei muscoli masticatori, difficoltà di pronuncia, insonnia, cefalea, mal di schiena e stipsi – sono idonei a determinare gli effetti lamentati, determinando a carico del paziente una compromissione temporanea psico-fisica, da valere quale danno biologico da inabilità temporanea nella misura del 25% per mesi tre, corrispondente all’importo di euro 2.000,00.

Viene inoltre riconosciuta all’attore, a titolo di danno emergente, la rifusione delle spese mediche sostenute a causa dell’intervento erroneamente eseguito, riconosciute congrue dal CTU nella misura di euro 600,00, oltre alla rifusione delle spese di CTP, per euro 1.000,00 e alle spese legali della fase stragiudiziale, per euro 2.000,00, così per un totale di euro 5.600,00, oltre interessi e rivalutazione.

Ne consegue che l’Odontoiatra convenuto è chiamato in solido con la Clinica al risarcimento dei danni patiti a titolo di inabilità temporanea e di spese, per euro 5.600,00, oltre interessi e rivalutazione, mentre la Clinica è tenuta alla restituzione nei confronti dell’attore dell’importo di euro 30.000,00.

Le spese di lite e del procedimento di ATP seguono la regola della soccombenza.

Avv. Emanuela Foligno

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