La valutazione del Medico Legale chiamato come CTU incide nel contesto della responsabilità professionale: è doveroso l’intervento di un medico competente nella disciplina coinvolta (Cass. Civ., Sez. II, Sent. n. 1600/2021 del 26-01-2021)

I ricorrenti vocano in Cassazione l’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e il Ministero della Salute avverso la decisione n. 35/2018 della Commissione Centrale Per Gli Esercenti Le Professioni Sanitarie Di Roma, depositata il 19/01/2019.

Gli Ermellini rigettano il primo motivo di ricorso e accolgono il secondo.

La Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, con decisione del 16 gennaio 2019 riduceva nella censura ad avvertimento – la sanzione irrogata dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Roma a tre Medici per la violazione dell’art. 62 del Codice Deontologico.

I tre Medici venivano sanzionati poiché non si avvalevano di un collega specializzato in cardiologia nell’esecuzione della perizia ad essi affidata dal PM presso il Tribunale di Roma, dal cui esito era scaturito il procedimento penale a carico di un Medico Cardiologo.

Secondo la perizia redatta dai tre Medici in questione, era ravvisabile imprudenza ed imperizia per avere refertato come normale l’ECG di una paziente, che invece presentava alterazioni patologiche che avrebbero imposto approfondimenti diagnostici per valutare i rischi cardiologici e anestesiologici. La paziente era stata quindi sottoposta – senza previo riesame specialistico – a CPRE (colangiopancreatografia retrogada), durante la quale aveva avuto un arresto cardiaco e, in conseguenza di questo, riportato lesioni gravi (danno anossico cerebrale).

Il procedimento penale si concludeva con l’assoluzione del Cardiologo che segnalava all’Ordine Professionale il comportamento dei tre Consulenti, privi di specializzazione in Cardiologia, che non si avvalevano nell’espletamento della CTU della collaborazione di una specialista della materia ritenendo errata la valutazione dell’ECG svolta, causandone il rinvio a giudizio.

La Commissione Medica Provinciale riteneva i tre Periti responsabili della errata valutazione in assenza di specifiche competenze in materia cardiologica e della violazione dell’art. 62 Codice Deontologico, secondo il quale “in casi di particolare complessità clinica (…) è doveroso che il Medico Legale richieda l’associazione di un collega di comprovata esperienza e competenza nella disciplina coinvolta”, ed aveva irrogato la sanzione della censura.

In gravame, la Commissione Centrale, confermava il giudizio di responsabilità per la violazione dell’art. 62 cod. deont., riducendo la sanzione.

I Tre Medici Legali ricorrono in Cassazione articolando due motivi.

Con il primo lamentano violazione o falsa applicazione degli artt. 358 e 359 c.p.p. e contestano l’errore in cui sarebbe incorsa la Commissione Centrale nel ritenere che il perito nominato dal PM, in quanto consulente di parte, non fosse obbligato a rendere un parere pro veritate.

La doglianza non è dirimente ai fini del decidere, ad ogni modo, gli Ermellini rilevano l’erroneità di quanto affermato dalla Commissione Centrale considerato che il C.T. nominato dal Pubblico Ministero concorre oggettivamente all’esercizio imparziale della funzione giudiziaria che il P.M. è chiamato a svolgere.

Con il secondo motivo denunciano violazione o falsa applicazione dell’art. 62 Codice Deontologico, assumendo che erroneamente la Commissione Centrale applicava la norma nel testo attuale, entrato in vigore il 18 maggio 2014, quindi in epoca successiva ai fatti.

La norma precedentemente in vigore, subordinava l’accettazione dell’incarico peritale alla sussistenza di un’adeguata competenza medico-legale e scientifica, e i ricorrenti erano sicuramente in possesso di tale competenza.

Nel motivo di doglianza i ricorrenti riportano ampi stralci del parere pro ventate prodotto nel giudizio dinanzi alla Commissione Centrale, nel quale si evidenzia, per un verso, che la lettura e l’interpretazione dell’ECG non è prerogativa di uno specialista della cardiologia, e, per altro verso, che l’inversione dell’onda T – rilevata nel caso di specie dall’ECG – “esprime tanto condizioni fisiologiche quanto condizioni patologiche”, con l’ovvia conseguenza che il medico chirurgo deve “coniugare il dato cartaceo elettrocardiografico (con) un’accurata anamnesi ed esame obiettivo per verificare il corretto significato clinico”.

La doglianza viene ritenuta infondata.

E’ vero, afferma la Suprema Corte, che la Commissione Centrale non ha tenuto conto che alla fattispecie in esame si applica l’art. 62 cod. deont. previgente, ma l’errore non è decisivo.

Difatti, anche nel codice previdente la norma prevedeva che, “in casi di particolare complessità clinica ed in ambito di responsabilità professionale, è doveroso che il medico legale richieda l’associazione con un collega di comprovata esperienza e competenza nella disciplina coinvolta”.

Conseguentemente, allora come oggi, la norma impone che “è doveroso” al Medico Legale chiamato come CTU di associarsi ad un collega di comprovata esperienza e competenza nella disciplina coinvolta.

Ciò considerato, il giudizio espresso dalla Commissione Centrale ed oggetto di impugnazione in legittimità, non è censurabile.

Se l’oggetto dell’indagine era costituito dalla interpretazione di un tracciato di ECG, la norma deontologica imponeva ai Consulenti di interpellare un collega specializzato in cardiologia e non assume alcun rilievo l’argomento secondo cui gli stessi erano in grado di leggere correttamente un ECG, come del resto dovrebbe saper fare qualsiasi medico.

Siccome la loro valutazione era destinata a incidere nel contesto della responsabilità professionale, era doveroso l’intervento di un medico di comprovata esperienza e competenza nella disciplina coinvolta.

Per tali ragioni il ricorso viene rigettato con declaratoria del raddoppio del contributo unificato in capo ai ricorrenti.

Avv. Emanuela Foligno

Leggi anche:

Rilievi mossi alla CTU, la parte deve allegare i passaggi contestati

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui